Non si esclude l’offerta redatta su più pagine di quelle indicate dalle regole di gara

Non è consentito escludere un operatore da una gara se la sua offerta presenta un numero di pagine superiore a quelle prescritte dal bando. Va precisato che nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell’offerta tecnica o attribuisce…

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Non è consentito escludere un operatore da una gara se la sua offerta presenta un numero di pagine superiore a quelle prescritte dal bando.

Va precisato che nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell’offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso.

Lo ha precisato il T.A.R. Puglia con la sentenza n. 1088/2025.

Il caso trattato

Un Comune aveva indetto una procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione dell’immobile destinato a sede municipale.

All’esito della procedura di gara, la seconda classificata contestava i risultati della procedura, formulando varie censure, tra le quali figurava il superamento, da parte dell’aggiudicataria, del limite numerico delle pagine delle quali era composta l’offerta tecnica, previsto dalla lex specialis di gara, la quale disponeva che la Relazione tecnica generale “dovrà avere un totale di cartelle non superiore alle n. 05 pagine Fronte/retro, (esclusa copertina ed eventuale sommario) in formato A4 e di eventuali allegati grafici”.

La Relazione tecnica dell’aggiudicataria constava di diciannove facciate (diciassette se si escludevano copertina e sommario) e, quindi, di nove pagine fronte/retro; pertanto, a suo dire, l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa, avendo tratto un ingiusto vantaggio dal relativo giudizio, in violazione del principio della par condicio dei concorrenti.

Le indicazioni della giurisprudenza

Secondo i giudici, i motivi di ricorso non avevano pregio, dato che la giurisprudenza amministrativa più rigorosa ha affermato che “il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta […] non ne poteva comportare l’esclusione dalla gara, non foss’altro che in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione (Cons. Stato, V, 18 agosto 2023, n. 7815). In tale prospettiva, appare anche ragionevole una valutazione utile della “offerta dimensionalmente eccedentaria”, espungendo dunque le parti di minore rilevanza da parte della commissione, senza che possa ritenersi necessitata (sul piano giuridico) l’esclusione dei contenuti della parte conclusiva dell’offerta. Si intende che la regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa (Cons. Stato, VII, 31 agosto 2023, n. 8101), e dunque della stazione appaltante, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun vulnus al principio di par condicio” (Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n. 765).

I giudici hanno anche sottolineato che “nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell’offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso….Pertanto, una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l’esclusione dell’offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., potendo consentire ad un’offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull’offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l’interesse pubblico (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17 giugno 2024, n.12303; Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967, id. sez. n. 7787/2020; Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451)”.

La disciplina nel nuovo codice

I giudici hanno rammentato che, in proposito, è stato pure rilevato che una – radicale – clausola escludente di tal specie andrebbe a violare il “principio di tassatività della clausole di esclusione, introdotto tra i principi generali del nuovo codice dei contratti pubblici del 2023 (a differenza della disciplina previgente in cui la tassatività era trattata nell’ambito dei requisiti di ordine speciale nell’articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016), in funzione strumentale rispetto al fondamentale principio dell’accesso al mercato, di cui all’articolo 3 d.lgs. n. 36/23. Ne deriva che, nel nuovo codice, le deroghe al principio di tassatività devono essere interpretate restrittivamente e con maggior rigore rispetto alla disciplina previgente”.

La decisione del Collegio

I giudici hanno affermato che, nella fattispecie concreta in esame, anche in disparte gli eventuali illustrati profili di nullità della clausola, la prescrizione relativa al numero massimo di pagine dell’offerta tecnica non era stata espressamente e chiaramente prevista dalla lex specialis a pena di esclusione: infatti, la comminatoria di esclusione invocata da parte ricorrente era contemplata solo nel successivo articolo, che disciplinava – però – l’offerta economica.

Conclusioni

Secondo il Collegio, nel caso specifico, in assenza di un’espressa e chiara previsione escludente contenuta nella legge di gara, spettava – comunque – alla Commissione di gara, nell’esercizio di una ponderata e attenta valutazione comparativa, espressione di discrezionalità tecnica, verificare se la proposta esaminata fosse inutilmente sovrabbondante e ripetitiva di concetti, in violazione del divieto di aggravamento del procedimento, sì da meritare, tutt’al più, un punteggio inferiore, ovvero se la lunghezza dell’esposizione fosse piuttosto funzionale a illustrare adeguatamente le caratteristiche della propria offerta (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 9 gennaio 2025, n. 30, cit.).

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