Lo scavalco “condiviso” continuerà a non implicare la costituzione di due rapporti a part time

Spesso con l’evoluzione dei Ccnl si danno per scontati certi istituti o specifiche precisazioni, così che alcune norme nel tempo si perdono, forse perché date per scontate. Tuttavia, per gli operatori e parte degli interpreti le cose così scontate non sono mai, sicchè l’improvvisa assenza di una specificazione scatena la domanda se, allora, la sostanza…

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Spesso con l’evoluzione dei Ccnl si danno per scontati certi istituti o specifiche precisazioni, così che alcune norme nel tempo si perdono, forse perché date per scontate. Tuttavia, per gli operatori e parte degli interpreti le cose così scontate non sono mai, sicchè l’improvvisa assenza di una specificazione scatena la domanda se, allora, la sostanza della previsione normativa non sia modificata.

E’ il caso dello scavalco condiviso. La preintesa del Ccnl 2022-2024, purtroppo, imprudentemente modifica il primo comma dell’articolo corrispondente al 23 del Ccnl 16.11.2022, cancellando la precisazione “La Utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”.

Articolo 23, comma 1, Ccnl 16.11.2022Articolo 18, comma 1, Preintesa 2022-2024
Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

Tale modifica testuale, tuttavia, non determina di certo la conseguenza che lo scavalco condiviso si trasformi improvvisamente in un istituto diverso, nel quale il personale utilizzato a scavalco riduca il proprio tempo di lavoro nell’ente di originaria provenienza, trasformandolo in un rapporto a tempo parziale, ed attivi con l’ente convenzionato un nuovo rapporto di lavoro sempre a tempo parziale per la durata residua volta a completare il tempo settimanale di 36 ore.

Certo, meglio sarebbe stato mantenere l’utile precisazione che lo scavalco “non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale”, onde chiudere in anticipo ogni equivoco e questione.

Tuttavia, anche se col nuovo Ccnl tale precisazione sparirà, non cambierà nulla: lo scavalco condiviso resterà come adesso, un rapporto di lavoro unico ed unitario, condotto dal dipendente esclusivamente con l’ente di appartenenza che sottoscrive con altro ente la convenzione posta a disciplinare lo scavalco, la quale costituisce il titolo in base al quale il medesimo dipendente presta la propria attività lavorativa di 36 ore per alcune di esse in favore dell’ente di appartenenza e per la residua parte in favore dell’ente convenzionato, fermo restando che il rapporto di lavoro viene unitariamente ed univocamente gestito solo dall’ente di appartenenza.

A sostegno di questa conclusione vi sono alcune argomentazioni. La prima discende dalla perdurante distinzione tra scavalco cosiddetto condiviso e scavalco cosiddetto di eccedenza (che a ben vedere scavalco in effetti non è).

E’ solo con l’istituto regolato dall’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 che il lavoratore costituisce con l’ente che se ne avvale un vero e proprio nuovo rapporto di lavoro, distino e diverso da quello condotto con l’ente di appartenenza, che lo autorizza allo scopo; nello scavalco “di eccedenza” il lavoratore aggiunge alle 36 ore alle quali è obbligato nei riguardi dell’ente di provenienza, massimo altre 12 ore lavorative a beneficio dell’ente che se ne avvale, col quale quindi costituisce un rapporto di lavoro part-time, in deroga al divieto generale incombente sui dipendenti pubblici di instaurare rapporti di lavoro ulteriori rispetto a quello condotto con la PA di appartenenza.

In secondo luogo, nel caso dello scavalco “condiviso”, disciplinato dai contratti, sebbene la precisazione che esso non configura un rapporto di lavoro a tempo parziale sia destinata a sparire, resta però nel testo della clausola contrattuale un’altra precisazione decisiva: “gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo”.

E’ bene precisare che tale previsione contrattuale non può essere modificata, in quanto è l’articolo 1, comma 124, della legge 145/2018 a fissare tale regola: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”.

Ora, cos’è il “tempo di lavoro d’obbligo”? Non può che consistere nell’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali.

Sicchè, sia pure in modo meno immediato, la disciplina dello scavalco condiviso continua a stabilire che il dipendente a scavalco destina il suo tempo di lavoro d’obbligo, cioè il suo orario, in parte a beneficio dei due enti convenzionati.

Né la legge, né la contrattazione nazionale collettiva configurano lo scavalco condiviso alla stregua di un duplice rapporto di lavoro a tempo parziale.

Sul punto resta decisivo il comma 2 della disciplina contrattuale, immutato tra l’attuale Ccnl 16.11.2022 e la preintesa: “Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso”. Dunque:

  1. v’è un unico e solo rapporto di lavoro “Il” rapporto di lavoro;
  2. è gestito solo dall’ente di provenienza, quello che raccoglie il consenso del dipendente disposto a lavorare a scavalco a beneficio di un altro ente convenzionato;
  3. è solo e soltanto l’ente di provenienza a restare “titolare” del rapporto di lavoro.

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