Ccnl, preintese: pensieri sparsi sugli incentivi per funzioni tecniche

Chissà se una volta sottoscritto definitivamente il Ccnl del comparto Funzioni locali per il triennio 2022-2024 sarà finalmente accettato interiormente, oltre che compreso in punto di diritto, che i criteri di attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche sono da definire esclusivamente mediante la contrattazione decentrata e non con “regolamento”. La fonte pubblicistica è stata…

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Chissà se una volta sottoscritto definitivamente il Ccnl del comparto Funzioni locali per il triennio 2022-2024 sarà finalmente accettato interiormente, oltre che compreso in punto di diritto, che i criteri di attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche sono da definire esclusivamente mediante la contrattazione decentrata e non con “regolamento”.

La fonte pubblicistica è stata eliminata ormai dall’entrata in vigore del d.lgs 36/2023, il cui articolo 45 non lo menziona più, a differenza delle precedenti discipline dei risalenti codici passati.

La preintesa delle aree professionali aggiunge alcune materie alla contrattazione decentrata, tra le quali i “criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di Funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023”.

Più chiaro di così, a quel punto, non pare si possa essere. Non solo l’articolo 45 del d.lgs 36/2023, non menziona più – da anni ormai – il regolamento come fonte della definizione dei criteri per erogare gli incentivi per funzioni tecniche; non solo l’Anac, col parere 3360/2023 e il Mit, col parere 2393/2024 hanno evidenziato che la fonte dei criteri non può essere quella regolamentare, dovendo la disciplina del trattamento economico trovare la propria regolazione nei contratti (ai sensi degli articoli 2, commi 2 e 3, e 40, comma 1, del d.lgs 165/2001); non solo l’articolo 1, comma 4, lettera b), del d.lgs 36/2023 sul punto è di una chiarezza esemplare (“Il principio del risultato costituisce criterio prioritario … per… attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”); non solo il d.lgs 165/2001 all’articolo 2 assegna esclusivamente alla contrattazione collettiva la materia della definizione dei trattamenti economici; si avrà anche la conferma definitiva ed espressa che il regolamento non serve, non può essere fonte e che è solo il contratto la fonte dei criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche. Vedremo se le PA saranno capaci di rinunciare alla “coperta di Linus” del regolamento.

Anche la preintesa relativa all’area dirigenziale prevede tra le materie di contrattazione “i criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2013; i presenti criteri sono applicabili anche ai segretari“.

Non possono quindi muoversi dubbi che anche per la dirigenza non è necessario nessun regolamento: i criteri sono pertinenza solo della contrattazione.

Si riscontra, piuttosto, nella previsione di questa seconda preintesa la precisazione secondo la quale i criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche sono applicabili anche ai segretari.

I segretari comunali sono compresi nella contrattazione della dirigenza locale. Appare, quindi, naturale che si estendano loro anche discipline specifiche di tale dirigenza. Ma, allora: perchè vi sono sezioni separate e speciali? Non sono speciali e distinte le funzioni, come in effetti prevedono gli articoli 97 e 107 del d.lgs 267/2000.

Ma, poi, che incentivo può spettare al segretario? Lo svolgimento della funzione di Rup? Al di là del titolo di studio non tecnico, ma ce li figuriamo segretari con 3, 4, 5 e oltre comuni, alle prese con mille problemi, svolgere la funzione del Rup?

Cosa far fare al segretario taumaturgo e onnisciente? Programmazione della spesa per investimenti? Collaudo statico (ove necessario)? programmazione della spesa per investimenti? Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali? Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica? Redazione del progetto esecutivo? Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione? Verifica del progetto ai fini della sua validazione? Predisposizione dei documenti di gara? Direzione dei lavori? Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)? Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione? Direzione dell’esecuzione? Collaboratori del direttore dell’esecuzione? Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione? Collaudo tecnico-amministrativo? Regolare esecuzione?

Ma, ammesso e non concesso che vi siano le condizioni per svolgere queste funzioni, il segretario Tizio a scavalco in 5 comuni, si mette a svolgere in 5 comuni per 5 interventi per ciascun comune una di queste funzioni? Magari anche sommandola a quella di rpct, cioè di soggetto chiamato alla vigilanza dell’anticorruzione in primis alla materia degli appalti, mischiando funzioni di controllore e controllato?

Oppure, si chiama in causa il segretario, viste le competenze ontologicamente connesse al proprio percorso, a svolgere le attività di “collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)“, come un responsabile di procedimento ordinario, subordinato al Rup?

Talora, alcune previsioni contrattuali e normative appaiono troppo avventate, fuori misura ed umoristiche per poter essere davvero commentate ed applicate con la serietà ed il rigore comunque necessari.

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