Incentivi funzioni tecniche: “personale” è, guarda caso, concetto coincidente con “dipendenti”.

E’ davvero difficile da comprendere come una modifica lessicale priva di qualsiasi efficacia, come il passaggio dalle parole “dipendenti” e “propri dipendenti” alle parole “personale” e “proprio personale”, prodotta nell’articolo 45 del d.lgs 3672023 dal “correttivo”, possa essere stata così largamente fraintesa. Un considerevole numero di interpreti, ma anche di operatori, sulla semplice base di…

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E’ davvero difficile da comprendere come una modifica lessicale priva di qualsiasi efficacia, come il passaggio dalle parole “dipendenti” e “propri dipendenti” alle parole “personale” e “proprio personale”, prodotta nell’articolo 45 del d.lgs 3672023 dal “correttivo”, possa essere stata così largamente fraintesa.

Un considerevole numero di interpreti, ma anche di operatori, sulla semplice base di queste diverse parole, poste però ad esprimere un concetto assolutamente identico (il “personale” di un ente pubblico è necessariamente composto dall’insieme dei “dipendenti” che conducono un rapporto di lavoro subordinato con quell’ente), ha dato prova di sofismi senza freni, nell’opinare chissà quali conseguenze da tale novellazione dell’articolo 45. Giungendo anche ad ipotizzare la possibilità di ricomprendere nel “personale” figure non appartenenti ai ruoli, cioè, non alle dipendenze degli enti.

Si tratta di conclusioni manifestamente prive di fondamento. Che, tuttavia, hanno fatto una certa breccia, tanto da indurre i comuni a tendere ad estendere oltre ogni ragionevolezza la disciplina degli incentivi, anche a soggetti esterni o, financo, all’idea che le attività di “collaborazione” incentivabili ai sensi dell’allegato I.10 al codice possano riguardare appunto collaborazione con tecnici esterni, incaricati di alcune delle attività tecniche specificate dall’allegato.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 12 novembre 2025, n. 369 respinge puntualmente l’assunto che l’accezione “personale” contenuta nell’articolo 45 novellato del d.lgs 36/2023 possa concernere persone che non abbiano un rapporto di lavoro dipendente con la stazione appaltante.

Afferma la sezione: “In buona sostanza, destinatari degli incentivi non possono che essere persone che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione”.

Ed aggiunge, con argomentazioni necessariamente condivisibili: “Non c’è spazio per interpretazioni estensive che sarebbero elusive della ratio della norma che è quella di promuovere le professionalità interne accrescendo al contempo l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso all’esterno per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/Contr del 4 ottobre 2011, SRC Emilia-Romagna n. 87/2020/Par; SRC Lombardia n. 227/2024/Par)”.

E, del resto, se fosse incentivabile la collaborazione che i dipendenti dell’ente svolgano nei confronti di professionisti, ragiona ancora la Sezione, nei limiti in cui tale collaborazione consiste nella gestione degli ordinari rapporti tra committente e prestatore di servizi si tratterebbe di un’attività doverosa e compresa nei normali compiti di servizio, e considerata per sua natura “marginale”. Infatti, il professionista esterno non può non assumersi l’intera esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico, sicchè appunto contatti e scambi con i dipendenti della stazione appaltanti non possono che essere di mero dettaglio informativo.

Se così non fosse, spiega ancora la Sezione, “sarebbe vanificata la finalità della normativa sugli incentivi con duplicazione della spesa (retribuzioni dei dipendenti e compensi per attività libero professionali a soggetti esterni)”: infatti, per la medesima attività si pagherebbero sia dipendenti dell’ente, sia soggetti esterni. Ma, l’articolo 45 del codice dei contratti precisa: “le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie di spesa”. Il che conferma, evidenzia la Sezione, come “le attività incentivabili nonché le prestazioni di supporto rilevanti sono esclusivamente quelle effettuate dal personale in servizio e che le attività diverse e/o ulteriori costituiscono economie di spesa”.

Un eventuale provvedimento formale che incarichi un dipendente della stazione appaltante di “collaborare con il professionista esterno” andrebbe quindi considerato solo “idoneo a definire prestazioni e funzioni del dipendente pubblico nei rapporti con l’esterno, ma totalmente inidoneo a modificare presupposti e requisiti per l’attribuzione di compensi incentivanti”. Non è con atti di questa natura che si possano aggirare le norme, in base ad interpretazioni suggestive quali quelle sulla differenza tra “dipendenti” e “personale”, ma tecnicamente erronee.

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