Qualora una Amministrazione riccorra ad una Centrale di committenza, la responsabilità riguardante la procedura di gara è di questa ultima, alla quale devono anche essere notificati i possibili ricorsi.
Lo ha rammentato il T.A.R. Piemonte nella sentenza n. 1559/2025.
Il caso affrontato
Nel caso affrontato, un Ente, non essendo Stazione appaltante qualificata, aveva delegato la committenza ad una Centrale qualificata.
Nel corso della procedura d’affidamento, la Centrale aveva disposto l’esclusione di un operatore economico.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto impugnazione.
La Stazione appaltante non qualificata aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, poiché la concorrente non lo aveva notificato alla Centrale di committenza.
La disciplina recata dal codice del processo amministrativo
Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge…”.
La responsabilità della Centrale di committenza
Con specifico riguardo agli atti emanati da una centrale di committenza, in giurisprudenza è stato affermato che “…i Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la centrale unica di committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai Comuni, l’imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all’indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa (cfr. Cons. di Stato. n.3402/2012)” (Tar Abruzzo, sent. n. 721/2014, cfr. Cons. di Stato, a.p., sent. n. 8/2018, Cons. di Stato, sent. n. 2497/2016, punto 2.2. della motivazione, e Tar Valle d’Aosta, sent. n. 29/2020).
L’esame nel caso specifico
Nel caso di specie, la pubblica amministrazione che aveva emesso l’impugnato provvedimento di esclusione dalla procedura è la Centrale, quale soggetto incaricato dello svolgimento della gara dall’Ente delegante, non essendo quest’ultimo una stazione appaltante qualificata.
In base alla disciplina normativa e ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, i giudici hanno affermato che si doveva pertanto ritenere inammissibile il ricorso proposto in quanto non notificato alla Centrale parte necessaria del giudizio, nel quale veniva contestata la legittimità dell’attività amministrativa dalla stessa posta in essere quale centrale di committenza.
