Il TAR Calabria, con la sentenza n. 2039 del 1° dicembre 2025, chiarisce che la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata in formato nativo digitale ai sensi dell’art. 106, comma 3, del d.lgs. 36/2023, che deroga al principio di equipollenza del C.A.D. Ne consegue che la mera scansione di una polizza cartacea, anche se munita di firma digitale, non soddisfa il requisito di forma essenziale richiesto e equivale alla mancata presentazione della garanzia. In tale situazione è esclusa la possibilità di sanatoria tramite soccorso istruttorio.
