Attenzione a conferire incarichi in staff o a contratto a dipendenti del medesimo ente poi posti in aspettativa

La sentenza della Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di Appello, 27/11/2025, n. 187 conferma quanto stabilito in primo grado dalla Sezione giurisdizionale del Veneto con la decisione del 18 maggio 2023, n. 114: gli incarichi a tempo determinato nello staff degli organi di governo sono incompatibili con l’aspettativa concessa al soggetto incaricato che sia…

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La sentenza della Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di Appello, 27/11/2025, n. 187 conferma quanto stabilito in primo grado dalla Sezione giurisdizionale del Veneto con la decisione del 18 maggio 2023, n. 114: gli incarichi a tempo determinato nello staff degli organi di governo sono incompatibili con l’aspettativa concessa al soggetto incaricato che sia dipendente del medesimo ente e si giovi dell’incarico per una vera e propria promozione alla dirigenza.

I giudici dell’appello, nel confermare la decisione di prime cure, offrono indicazioni che i comuni dovrebbero tenere in debita considerazione, quando affrontano il delicato compito di assegnare incarichi dirigenziali a contratto o negli staff, a propri dipendenti.

Il caso considerato riguarda un incarico attribuito ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs. 267/2000 a un dipendente comunale – per anni titolare di un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 110 del Tuel pur senza essere laureato – inquadrato nell’ex categoria D, allo scopo collocato in aspettativa e assunto – dal medesimo ente – nello staff del sindaco con contratto a tempo determinato e trattamento economico assimilato a quello dirigenziale.

Evidente, secondo i giudici, l’intento di utilizzare l’incarico di staff per superare il requisito della laurea richiesto dall’articolo 110, ma non dall’articolo 90, così consentendo al funzionario non laureato di ricoprire una posizione sostanzialmente dirigenziale.

Ne è derivata la condanna dei componenti della giunta per danno erariale imputato a violazione dolosa delle norme; condanna estesa anche al ragioniere (coincidente con il dipendente incaricato) e al vice segretario, ritenuti responsabili per colpa grave per i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica rilasciati senza segnalare le irregolarità.

Di rilievo il punto in cui la sentenza evidenzia una delle principali criticità della disciplina sugli incarichi a tempo determinato: i giudici analizzano la costituzione dello staff e ricordano che l’articolo 90 del Tuel consente di assegnare allo staff dipendenti dell’ente oppure soggetti esterni, che entrano nell’organico tramite contratto a tempo determinato e, se provenienti da altre amministrazioni, devono essere collocati in aspettativa senza assegni.

Da tale ultimo elemento, il collegio giudicante trae la conclusione che l’aspettativa prevista dal comma 1 dell’articolo 90 riguarda soltanto i dipendenti provenienti da amministrazioni diverse da quella che intende formare lo staff di sindaco e giunta. Se lo staff è formato da dipendenti dello stesso ente, non è fondato porli in aspettativa e  stipulare un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per di più con compenso più elevato.

La sentenza rimarca che un dipendente dell’ente, se collocato in aspettativa e assunto nello staff del sindaco, finisce per avere due rapporti di lavoro subordinato con il medesimo ente: uno a tempo indeterminato, seppur sospeso, e uno a tempo determinato. Secondo i giudici, questa situazione non è lecita, perché determina una “ingiustificata ed illegittima duplicazione del rapporto di lavoro”.

Tale vizio è tanto più evidente se si considera che l’ente può assumere a tempo determinato solo per colmare carenze di professionalità interne. Se però ritiene idoneo un proprio dipendente, risulta illogico e contrario anche al principio di esclusività collocarlo in aspettativa per conferirgli un nuovo rapporto di lavoro.

Nel caso specifico, inoltre, l’avviso di interpello interno era stato manifestamente predisposto su misura dell’incaricato, confermando sia l’uso improprio dell’articolo 90 per evitare l’applicazione dell’articolo 110, sia che solo quel dipendente possedeva le competenze ritenute necessarie, rendendo ancora più ingiustificata l’aspettativa.

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