Non si può contestare al difetto di sottoscrizione dell’offerta, se l’accesso alla piattaforma telematica di gara, per attuare l’upload della documentazione, è riservato mediante apposite credenziali.
In questo caso la riconducibilità dell’offerta all’impresa è univoca e sana l’eventuale difetto di sottoscrizione.
Lo ha chiarito il TAR Lazio, sez. V-ter, con la sentenza 28/11/2025, n. 2158.
La questione affrontata
Nel caso esaminato dai giudici una Stazione appaltante aveva bandito una procedura per l’esecuzione di lavori per la realizzazione di un edificio.
Un RTI aveva impugnato l’esito della procedura, formulando molteplici censure, contestando l’affidamento ad altro RTI, che sarebbe stato disposto anche se l’offerta non risultava essere stata sottoscritta dalla mandataria.
Allo stesso modo, la ricorrente sosteneva che l’amministrazione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio per sanare la mancata presentazione dei patti di integrità da parte dei componenti del raggruppamento nella busta contenente la documentazione amministrativa.
In questo caso, secondo la ricorrente, vi sarebbe stato il mancato rispetto del principio di autoresponsabilità dell’operatore economico.
La mancata sottoscrizione dell’offerta
I giudici hanno osservato che la sottoscrizione dell’offerta economica da parte delle mandanti e non anche della mandataria non rende incerto l’impegno assunto da quest’ultima, tenuto conto che nella procedura telematica in questione era stata proprio la mandataria, coerentemente con quanto divisato delle “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, a presentare l’offerta per l’intero raggruppamento.
Per i giudici non vi era dunque alcun ragionevole dubbio sull’effettiva volontà anche della mandataria di fare proprio il contenuto dell’offerta economica e di impegnarsi a tal fine nei confronti dell’amministrazione unitamente alle altre imprese del raggruppamento.
In questi termini, la Stazione appaltante aveva legittimamente attivato il soccorso istruttorio, in quanto non aveva consentito la modifica del contenuto dell’offerta, ma aveva permesso di sanare un’omissione nella formulazione della domanda che comunque non aveva reso “assolutamente incerta l’identità del concorrente” (si veda l’art. 101, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023).
D’altronde, la stessa parte ricorrente aveva beneficiato dell’istituto in questione per sanare, tra l’altro, l’assenza di sottoscrizione della documentazione tecnica da parte della mandante.
La mancata sottoscrizione del patto d’integrità
Con riguardo all’originaria assenza dei patti di integrità sottoscritti dalle imprese facenti parte del raggruppamento controinteressato, i giudici hanno osservato che essi rientravano, ai sensi del disciplinare, tra la documentazione amministrativa (busta “A”) e che l’art. 101 del Codice dei contratti pubblici consente espressamente l’integrazione “di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica” (co. 1, lett.(a).
Di conseguenza, prima dell’eventuale esclusione dell’operatore economico per “mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità” ai sensi del disciplinare, la Stazione appaltante aveva correttamente invitato il concorrente a completare la domanda, onde verificare se la mancata trasmissione dei patti di integrità fosse riconducibile a ragioni di mera incompletezza oppure rappresentasse un inammissibile rifiuto da parte dell’aspirante aggiudicatario all’assunzione di un impegno in tal senso.
Conclusioni
La pronuncia appena esaminata si colloca nell’alveo degli indirizzi giurisprudenziali che consentono di sanare la documentazione (in particolar modo l’offerta) anche se priva di sottoscrizione, quando l’utilizzo di strumenti digitali consenta una riconducibilità univoca al soggetto che l’hanno trasmessa.
Se questa è la logica che deve guidare lo svolgimento delle gare supportate dall’uso di strumenti tecnologici, allora, forse, non sarebbe neppure necessario attivare il soccorso istruttorio per acquisire una ulteriore conferma da parte dell’impresa concorrente, poiché tale ulteriore atto di assenso (oltre ad essere inutile) potrebbe dare luogo a possibili strumentalizzazioni.
