Il MIT, con il Parere n. 3931/2025, chiarisce che non è possibile autorizzare il subappalto se l’operatore economico non ha manifestato in sede di gara la volontà di ricorrervi. La mancata dichiarazione preclude l’autorizzazione anche quando si tratti di subappalto facoltativo ai sensi dell’art. 119, comma 4, lett. c), del d.lgs. 36/2023. Il principio del risultato non può superare l’assenza di una chiara manifestazione di volontà nell’offerta. L’orientamento è coerente con la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
