La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28614 del 3 ottobre, si è concentrata in materia di tutela della prestazione d’opera intellettuale in ambito edilizio stabilendo che i progettisti devono essere pagati in presenza di vizi dell’opera di cui non sono responsabili.
Solo in presenza di vizi riconducibili al loro operato, oggetto di un puntuale studio di causazione e rapportabili a negligenza o imperizia, la riduzione dell’importo è ammissibile.
