Nel testo finale della legge di bilancio 2026 è stata confermata la riforma della riscossione locale imperniata sul nuovo ruolo di AMCO.
Nel dettaglio, l’art. 1, comma 662, della L. 199/2025 introduce la possibilità, per gli enti locali, di decidere se affidare o meno il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie alla “Asset management company S.p.A”., una società di proprietà del Mef che dovrebbe costituire il nuovo soggetto di riferimento nazionale nel settore.
Per gli enti che non si avvarranno di tale possibilità e che, al termine dei contratti con gli attuali soggetti affidatari della riscossione coattiva, presenteranno una capacità di riscossione troppo bassa scatterà l’obbligo di ricorrere ad AMCO per la riscossione coattiva. Sarà un decreto dello stesso MEF a definire il valore soglia al di sotto del quale scatterà il predetto obbligo, considerando la percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3.
Sarà interessante capire se tale valore soglia sarà definito considerando una media pluriennale (ad esempio, tutti gli anni affidati al gestore uscente), oppure solo l’ultimo rendiconto (come la manovra consente di fare per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo).
E sarà interessante anche capire quale sarà la reazione delle amministrazioni, ossia se l’obbligo sarà percepito come un’opportunità o come un rischio. Anche perché gli enti hanno a disposizione un formidabile strumento per migliorare la propria capacità di riscossione solo “di facciata” ed è la possibilità di cancellare i residui attivi di dubbia e difficile esazione.
Come noto, infatti, l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 consente di stralciare le poste aventi un’anzianità superiore ai tre anni. Ma la giurisprudenza contabile è andata oltre, per cui sotto i tre anni i residui si possono mantenere (ma manche cancellare), fra i tre i cinque anni mantenere o cancellare motivando entrambe le scelte, oltre i cinque si devono cancellare salvo casi eccezionali da motivare in modo stringente. È evidente che questa leva, nei casi limite, potrà essere manovrata per cercare di portare il proprio indicatore sopra o sotto il valore soglia. Ed è altrettanto evidente che la reale capacità di riscossione di un ente andrebbe misurata su tutte le poste, comprese (anzi, a partire da) quelle più risalenti.
Per cui, forse andrebbe rivista questa strana regola che consente di nascondere sotto il tappeto le magagne, che peraltro devono essere mantenute nell’attivo dello stato patrimoniale creando un incomprensibile doppio binario.
Del resto, con l’accrual, in luogo di una valutazione basata sulla mera anzianità dei crediti dovrebbe prendere piede un approccio più sostanziale, basato su una valutazione puntuale delle singole posizioni e non dovrebbero avere cittadinanza automatismi stravaganti come quelli attualmente operanti. Per cui creare indicatori rigidi basati sulla consistenza dei residui attivi potrebbe essere solo fuorviante e anche un po’ anacronistico.
Ma la norma parla chiaro e salvo forzature difficilmente potrà essere riferita, anziché ai residui attivi (della contabilità finanziaria), ai crediti (della contabilità economico-patrimoniale). Il che potrebbe essere un segno del fatto che, tutto sommato, l’accrual non cambierà molto la struttura dell’ordinamento contabile. O almeno, agostinianamente, non subito.
