Il rischio dei microaffidamenti come sistema per aggirare le regole della rotazione

Il parere del Mit 3838/2025 in merito agli affidamenti di valore inferiore ai 5.000 spiega che non precludono necessariamente all’operatore economico affidatario di essere successivamente scelto per un altro e diverso affidamento diretto di un contratto rientrante nella medesima categoria merceologica di importo superiore alla predetta soglia. La rotazione va applicata cum grano salis. L’indicazione…

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Il parere del Mit 3838/2025 in merito agli affidamenti di valore inferiore ai 5.000 spiega che non precludono necessariamente all’operatore economico affidatario di essere successivamente scelto per un altro e diverso affidamento diretto di un contratto rientrante nella medesima categoria merceologica di importo superiore alla predetta soglia. La rotazione va applicata cum grano salis.

L’indicazione appare corretta e condivisibile, ma il parere non appare, poi, così chiaro nello spiegare che l’affidamento sotto i 5.000 euro deve essere connesso alla programmazione.

Dovrebbe, cioè, trattarsi di affidamenti la cui portata è così limitata, episodica e legata alla contingenza, da non potersi evidenziare in un sistema di programmazione gestionale, che, nel caso di specie, non è il programma triennale (valevole solo per gli importi superiori ai tetti del “sotto soglia”), ma la programmazione gestionale: Dup, Piao, Peg/Pdo.

Se, pertanto, al di fuori della descrizione dei fabbisogni di lavori, servizi e forniture inseriti negli atti di programmazione emerge una necessità da soddisfare con un affidamento inferiore a 5.000 euro e, poi, nel corso dell’anno emerga un’altra, diversa, necessità, pur connessa al medesimo importo, oppure un appalto di valore maggiore avente il medesimo oggetto, la PA può comunque trattare direttamente con l’OE destinatario del primo affidamento.

Se, invece, una quantità di microaffidamenti sia il metodo per compensare l’assenza di programmazione e consista nella reiterazione revolving del medesimo oggetto contrattuale, finalizzato all’acquisizione di un fabbisogno fisso e ricorrente nel tempo, le conseguenze sono altre.

In un simile caso non si possono non sommare tra essi i vari microaffidamenti, per giungere alle conclusioni seguenti:

  1. il microaffidamento ennesimo che sfora i 5.000 euro intanto è illegittimo, perchè va annesso alla sequenza dei precedenti, costituendo elemento dell’artificioso frazionamento;
  2. detto microaffidamento ennesimo, dunque, fa scattare la rotazione, perchè va valutata la somma dei vari microaffidamenti.

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