Il ministero dell’istruzione, nella risposta fornita a un ente locale, ha affermato che è vietato l’utilizzo delle economie di gara per l’adeguamento prezzi.
Ergo, non è applicabile quanto previsto dall’art. 26 c.1 del DL 50/2022 laddove prevede che “possono essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante“.
