Non è il Rup a qualificare servizi o forniture di “particolare importanza”

E’ il dirigente o responsabile di servizio ad incaricare il Rup e l’eventuale direttore dell’esecuzione e, dunque a stabilire se il servizio o la fornitura sia “di particolare importanza” appunto allo scopo di individuare un direttore dell’esecuzione diverso dal Rup. E’ la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia a…

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E’ il dirigente o responsabile di servizio ad incaricare il Rup e l’eventuale direttore dell’esecuzione e, dunque a stabilire se il servizio o la fornitura sia “di particolare importanza” appunto allo scopo di individuare un direttore dell’esecuzione diverso dal Rup.

E’ la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia a sollecitare l’approfondimento della questione inerente la competenza dell’organo che possa qualificare un appalto di servizi o forniture come di particolare importanza, con la deliberazione 30.12.2025, n. 475.

In particolare, l’argomento è trattato nell’ambito del quarto quesito, ove “ il Comune chiede alla Sezione se il Rup possa provvedere alla motivata qualificazione di un servizio come avente particolare importanza, ai sensi dell’art. 32 dell’allegato II.14 d.lgs. 36/2023, pur percependo gli incentivi”.

In effetti, la Corte non risponde: infatti, il parere esprime quanto segue: “Il quesito specifico esula dall’ambito della materia contabile. La Sezione, pertanto, si limiterà a richiamare il quadro normativo sotteso”.

Ma, la risposta è comunque chiara: non è certo il Rup a dovere e potere qualificare gli appalti di servizi e forniture come aventi particolare importanza.

Questi sono definite dal combinato disposto degli articoli 114, comma 8, del d.lgs 36/2023 e 32 dell’Allegato II.14 al codice.

Pare del tutto evidente che la decisione rispetto a “chi” individuare come Rup (figura sempre necessaria) e al “se” incaricare un direttore dei lavori non coincidente col Rup, ma diverso da questo, condizionata nel caso di forniture e servizi alla disciplina normativa vista sopra, sia da assumere successivamente alla qualificazione del tipo di appalto come di “particolare importanza”.

Solo, infatti, se si sia analizzato il contenuto della prestazione da acquisire alla luce dell’articolo 32 dell’Allegato II.14 il soggetto competente ad incaricare Rup ed eventualmente direttore dell’esecuzione, potrà con ragionevolezza e sulla base di solide motivazioni tecniche incaricare il Rup e anche il direttore dei lavori diverso da questo.

Quindi, poichè la qualificazione dell’appalto di forniture o servizi quali di particolare importanza deve necessariamente precedere l’incarico di Rup ed eventualmente di direttore dei lavori, non si vede come sia possibile immaginare che competa al Rup valutare se l’appalto di forniture o servizi sia qualificabile come di particolare importanza. E del resto, tale competenza non è attribuita in alcun modo al Rup, nè dal codice, nè degli allegati.

E’ manifesto, quindi, che attenga alla sfera dei poteri del dirigente o responsabile di servizio, ovviamente in fase di analisi dei fabbisogni e di programmazione, verificare la sussistenza dei presupposti perchè una fornitura o un servizio sia di particolare importanza.

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