Il MIT, con il Parere n. 3915/2025, chiarisce che, negli appalti di lavori con categoria SOA unica e prevalente, l’appaltatore può subappaltare meno del 50% delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 119, comma 1, del d.lgs. 36/2023. In tale ipotesi, il subappaltatore non deve possedere la qualificazione sull’intero importo dell’appalto, ma solo in relazione alla quota di lavori ricevuta in subappalto. L’indicazione è coerente con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la qualificazione va riferita alla categoria e all’importo dei lavori affidati.
