Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 661 del 27 gennaio 2026, chiarisce che nelle procedure di gara telematiche il mancato perfezionamento dell’offerta per errori di caricamento o di sottoscrizione digitale è imputabile all’operatore economico, in assenza di un malfunzionamento oggettivo e generalizzato della piattaforma. Le regole tecniche della piattaforma, accettate con l’accesso al sistema, integrano la lex specialis e vincolano i concorrenti al pari delle clausole del bando. Non è equipollente la firma della cartella compressa rispetto alla firma dei singoli file quando la disciplina di gara richieda quest’ultima. La digitalizzazione rafforza il principio di autoresponsabilità e impone una diligenza qualificata, specie nella gestione dei tempi di caricamento.
