I costi della manodopera possono essere sempre oggetto di approfondimento da parte del RUP della Stazione appaltante.
Queste sono le indicazioni che provengono dal TAR Lazio, Roma, 03/02/2026, n. 2109.
Il caso trattato
Nel caso specifico, un’impresa aveva partecipato alla procedura telematica aperta per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di pulizie, classificandosi al secondo posto in graduatoria.
L’Impresa aveva presentato ricorso rilevando che, dall’esame dell’offerta della aggiudicataria, sarebbe emerso che la medesima non avesse considerato, ai fini dell’indicazione del costo della manodopera, la contrattazione di secondo livello che era tenuta ad applicare.
A parere della ricorrente, l’aggiudicazione sarebbe in primo luogo illegittima in quanto in base all’art. 110, co. 3, del codice dei contratti la stazione appaltante potrebbe richiedere spiegazioni all’operatore, a giustificazione di un’offerta che risulti anormalmente bassa, soltanto in relazione ai profili ivi specificamente indicati, mentre sarebbe da escludere che possano essere chiesti chiarimenti in ordine al costo della manodopera. Nel caso di fondato dubbio circa il rispetto del trattamento salariale dei lavoratori, piuttosto, la Stazione appaltante dovrebbe escludere l’operatore dalla gara.
Le disposizioni normative
I giudici hanno puntualizzato che l’art. 41, al comma 14 del codice, chiarisce che “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Nell’interpretare la richiamata disciplina la giurisprudenza è giunta alle seguenti conclusioni:
– è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara (Cons. Stato, V, 19.11.2024 n. 9255 e 9.6.2023 n. 5665);
– per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera la conseguenza non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica di anomalia (Cons. Stato, V, 19.11.2024 n. 9255);
– rimane ferma la regola dell’inderogabilità dei minimi salariali, che si distingue dalla disciplina relativa alla determinazione del costo della manodopera sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro (“viene mantenuta la disciplina vigente di cui all’art. 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016”, così la relazione al d. lgs. n. 36 del 2023);
– pertanto, rispetto ai costi della manodopera previsti nella lex specialis e determinati considerando le tabelle ministeriali, in base al combinato disposto dei commi 13 e 14 dell’art. 41, oltre che gli altri fattori afferenti allo specifico appalto, il concorrente può dimostrare “che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale” (art. 41 comma 14);
– i minimi salariali sono, invece, inderogabili e non trovano fonte nelle tabelle ministeriali (che piuttosto ne tengono conto, come di altre circostanze), le quali “individuano il costo medio orario del lavoro, mentre la previsione di inderogabilità di cui all’art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce solo al trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva” (Cons. St., V, 22.1.2025 n. 488);
– un’interpretazione diversa renderebbe le due regole (la possibilità di determinare il costo della manodopera in misura inferiore da quanto previsto nelle tabelle ministeriali e inderogabilità dei minimi salariali) fra loro incompatibili (Cons. Stato, V, 18.4.2025, n. 3418).
Conclusioni
Alla luce di tali acquisizioni, secondo il Collegio, doveva ritenersi manifestamente infondato l’assunto della ricorrente principale secondo il quale sarebbe precluso alla Stazione appaltante chiedere chiarimenti circa i costi della manodopera, in quanto preclusione non rinvenibile nella normativa, essendo da un lato ammesso lo scostamento dai costi della manodopera indicati dalla Stazione appaltante e, dall’altro lato, dovendo le giustificazioni fornite dall’operatore essere valutate, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base di apposito contraddittorio procedimentale (Cons. Stato, V, 4.12.2025, n. 9566).
