La legge di conversione del cosiddetto decreto milleproroghe potrebbe essere la sede nella quale disporre un rinvio al 2027 dell’obbligo di sottoscrivere polizze assicurative per i dipendenti delle PA chiamati a gestire risorse pubbliche, imposto dalla legge 1/2026.
Si assiste, dunque, di nuovo al fenomeno della frettolosità nell’approvazione di norme evidentemente mal concepite e prive di una corretta e completa analisi ex ante dell’impatto derivante dalla sua applicazione.
Lo spunto per il rinvio consiste in problemi applicativi ed attuativi, connessi alla corretta individuazione dei soggetti obbligati, alla specificazione del soggetto che deve materialmente sostenere i costi della polizza e se l’obbligo valga solo per coloro che sono incaricati di gestire risorse pubbliche dopo l’entrata in vigore della legge 1/2026 o anche prima.
A ben vedere, gli ultimi due sono falsi problemi. A meno che il legislatore non introduca espressamente la (paradossale) previsione nella quale sia il potenziale danneggiato ad accollarsi gli oneri dell’assicurazione del danneggiante (un creditore che assicura un debitore: un assurdo giuridico), l’articolo 3, comma 59, della legge 244/2007 è chiarissimo nel vietare, attualmente, alla PA di sostenere i costi per le assicurazioni per responsabilità erariale di amministratori e dipendenti. In quanto all’obbligo assicurativo è assolutamente chiaro, per ragioni di razionalità, eguaglianza ma soprattutto di funzionalità del sistema, che l’obbligo incomba su tutti coloro che gestiscono risorse pubbliche, incaricati sia dopo, sia prima della vigenza della legge 1/2026.
La ratio dell’assicurazione è, in linea teorica – salvo le sorprese che emergeranno nei giudizi – permettere alla PA di poter contare con una certa sicurezza di ottenere effettivamente il ristoro nel caso di condanne, già di per sè poco satisfattive dell’interesse pubblico visti i tetti massimi alla responsabilità fissati nel 30% del danno accertato o comunque in due annualità lorde del trattamento economico del responsabile.
Più complesso, invece, è il primo aspetto: un elenco analitico e tassativo dei soggetti obbligati è certamente molto complicato. Tuttavia, è bene evidente che non possa certo essere il Legislatore a poter fissare in maniera specifica quali siano tutti gli incarichi di gestione di risorse pubbliche. Si tratta con ogni evidenza di un compito organizzativo, sicchè spetta a ciascun ente determinare in modo preciso quali incarichi vadano considerati di gestione di risorse pubbliche e come tali implicanti l’obbligo della polizza.
Semmai, resta fuori davvero dalla disciplina normativa la specificazione di altri aspetti: come viene sanzionato l’obbligo assicurativo? Chi ha i poteri di controllare che sia adempiuto? Chi ha il potere sanzionatorio? Come si rimedia, sanzione a parte, alla mancata sottoscrizione? Chi può accertare l’inadempimento eventuale dei massimi vertici organizzativi e degli organi di governo?
In ogni caso, comunque appare evidente che la legge è frutto del solito pressappochismo e l’eventuale rinvio dell’obbligo assicurativo finirebbe per confermare l’impressione non certo troppo positiva che l’intento principale della riforma non consiste nel costruire un metodo grazie al quale la PA danneggiata possa avere almeno un po’ di certezza di ottenere quel sia pur minimo ristoro introdotto dalla norma, bensì la vera e propria creazione di uno scudo contro la responsabilità erariale.
In effetti, la prescrizione che decorre dal fatto e non dalla scoperta, il silenzio assenso sulle richieste di parere, la registrazione tacita per controlli che vadano oltre i 30 giorni, la presunzione di buona fede per gli organi di governo, bastano di per sè a costruire una barriera gigantesca contro ogni responsabilità erariale, cui aggiungere anche la circoscrizione estrema dei casi di colpa grave.
Di fatto, il rinvio dell’obbligo assicurativo, che quindi lascerebbe la PA per un anno almeno scoperta del taumaturgico elemento del ristoro dato dalle assicurazioni, evidenzierebbe che in fondo l’assicurazione è una bandiera, qualcosa certo molto gradita alle compagnie assicuratrici, ma di utilità oggettivamente molto relativa.
