Il Tar Lazio –Sez. III-bis Roma, con la sentenza 17 gennaio 2026, n. 987, ha chiarito che l’assenza a una prova concorsuale dovuta a disagi stradali legati a uno sciopero generale nazionale non giustifica alcuna forma di riammissione o recupero, poiché gli scioperi sono programmati, autorizzati e quindi pienamente prevedibili con l’uso dell’ordinaria diligenza che è imprescindibile proprio in tema di selezioni nel pubblico impiego.
La predetta sentenza respinge un ricorso contro l’esclusione ad una prova concorsuale preselettiva (per l’assunzione di dirigenti tecnici), ritenendo legittimo il provvedimento di espulsione in quanto il candidato non si è presentato alla prova, non potendo ritenere un legittimo impedimento, ossia una valida giustificazione, la presenza di un “ingorgo” del traffico veicolare (dovuto ad uno sciopero generale) per recarsi alla sede di ammissione.
Nel merito, il giudice amministrativo ha rilevato che il bando di concorso disponeva espressamente che «la mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso».
A fronte del tenore categorico del bando si applica un principio d’ordine generale, immanente nel sistema e, peraltro, previsto dalla lex specialis del concorso, quello secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato, con conseguente sua esclusione dalla selezione.
In effetti, l’impedimento rimane un fatto individuale, irrilevante per l’Amministrazione che ha indetto il concorso, e che, pertanto, l’interesse del soggetto impedito a sostenere le prove del concorso assume una posizione recessiva rispetto all’esigenza di svolgimento contestuale di queste ultime, a sua volta preordinata ad assicurare la par condicio tra i candidati, oltre la celerità del procedimento per l’immediata copertura dei posti messi a concorso.
Nello specifico, si annota che l’evento impeditivo era ben noto, in quanto programmato ed autorizzato anzitempo, trattandosi di sciopero generale nazionale, con la conseguenza che i correlati disagi stradali erano prevedibili con l’uso dell’ordinaria diligenza (oltre ad essere un principio di autoresponsabilità): non siamo in presenza di un evento imprevisto ed imprevedibile, riconducibile a circostanze totalmente estranee alla sfera di controllo della parte ricorrente, e del tutto prive di collegamento con la sfera soggettiva di quest’ultima.
In definitiva, viene escluso che lo sciopero costituisca un evento di forza maggiore, e allo stesso tempo non viene applicato il principio di proporzionalità, “cedevole” ove si concretizzasse una situazione di eccezionalità, che di fatto e di diritto non viene presa in considerazione, e non può essere presa in considerazione quando l’evento viene programmato e conosciuto, nel senso che in presenza di uno sciopero il rischio di ritardi del traffico sono effetti prevedibili e usuali, che esigono una perizia e accortezza maggiore per garantire la presenza nell’orario e giorno prefissato per la prova: in presenza dello sciopero, non rientrando tra i casi eccezionali, non possono essere ammesse eccezioni al principio di unicità della prova.
