Il principio di rotazione non opera sopra la soglia comunitaria

Con il nuovo codice, il principio di rotazione opera solo nel sotto soglia e non più nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di cui all’art. 76. In tal senso il TAR Friuli, Venezia Giulia, Sez. I, 14/02/2026, n. 55. Il caso specifico In un appalto relativo al servizio di raccolta rifiuti, la ditta ricorrente…

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Con il nuovo codice, il principio di rotazione opera solo nel sotto soglia e non più nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di cui all’art. 76.

In tal senso il TAR Friuli, Venezia Giulia, Sez. I, 14/02/2026, n. 55.

Il caso specifico

In un appalto relativo al servizio di raccolta rifiuti, la ditta ricorrente aveva dedotto la violazione del principio di rotazione (art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023) sul rilievo che la Stazione appaltante avrebbe, in sostanza, affidato il servizio, per ben tre volte consecutive, al medesimo operatore, senza nemmeno motivarne le ragioni.

Secondo la ricorrente, non sarebbe nemmeno stata applicabile la deroga stabilita dall’art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 perché la procedura di affidamento avviata dalla resistente non era stata preceduta da una manifestazione di interesse.

La decisione

Secondo il TAR, il motivo di ricorso non era fondato. Infatti, l’applicazione del principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 – ispirato, come è noto, al rispetto della concorrenza e del favor partecipationis tra piccole e medie imprese – attiene esclusivamente alle procedure di affidamento c.d. sotto-soglia (T.A.R. Sicilia, n. 1341/2025) e, pertanto, non era applicabile alla fattispecie in esame, del valore complessivo sopra soglia.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa richiamata dalla ricorrente nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016, non era più applicabile.

Essa argomentava l’applicazione del principio di rotazione alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando, richiamando il testo dell’art. 63, comma 6, prima parte, del previgente d.lgs 50/2016 (“Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”) che faceva appunto esplicito riferimento al principio di rotazione.

Conclusioni

In conclusione, secondo i giudici, nel nuovo codice non è più richiamato il predetto principio dal corrispondente art. 76, comma 7, prima parte (“Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”).

Del resto, ad avvalorare le indicazioni del Collegio, rinveniamo anche la relazione illustrativa al nuovo codice, la quale, a proposito dell’art. 76 del d.lgs. 36/2023,  ha precisato che “è stato eliminato il riferimento al principio di rotazione che, oltre a non essere espressamente previsto dal diritto unionale, da un lato, potrebbe porsi in contrasto proprio con la disciplina sovranazionale, introducendo una limitazione alla partecipazione alla gara informale motivata sulla base di una circostanza – il conseguimento di una precedente commessa – inidonea a manifestare l’inidoneità dell’operatore economico a concorrere all’affidamento di un nuovo contratto; dall’altro, potrebbe tradursi in obblighi procedurali di dubbia compatibilità con talune delle fattispecie che legittimano l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Prescindendo dalle ipotesi in cui l’affidamento può avvenire soltanto in favore di un unico fornitore disponibile, l’urgenza potrebbe, a titolo esemplificativo, ostare ad una ricerca di mercato, per l’individuazione di operatori diversi da quelli che abbiano intrattenuto precedenti rapporti negoziali con l’Amministrazione procedente”.

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