Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1277 del 18 febbraio 2026, chiarisce che la sostituzione dell’impresa ausiliaria non è ammessa quando il concorrente rende dichiarazioni mendaci o reticenti. Se l’operatore conosce la perdita dei requisiti dell’ausiliaria (nel caso, il fallimento) e omette di comunicarla alla stazione appaltante, viola gli obblighi dichiarativi e di leale collaborazione, con conseguente esclusione. In questa situazione la causa espulsiva non è la sola carenza del requisito, ma l’inaffidabilità professionale derivante dalla falsa dichiarazione, che rende inapplicabile il meccanismo sostitutivo.
