Incomprensibile l’attuale vigenza del taglia idonei

L’articolo 4, comma 1, del d.lgs 25/2025 sancisce il principio secondo il quale le PA sono (finalmente) libere di decidere autonomamente se scorrere una graduatoria ancora efficace, oppure avviare un nuovo concorso. Anzi, il reclutamento selettivo assume priorità, come evidenzia il testo della norma: “L’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013,…

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L’articolo 4, comma 1, del d.lgs 25/2025 sancisce il principio secondo il quale le PA sono (finalmente) libere di decidere autonomamente se scorrere una graduatoria ancora efficace, oppure avviare un nuovo concorso. Anzi, il reclutamento selettivo assume priorità, come evidenzia il testo della norma: “L’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Visto che la legge è così chiara, c’è da chiedersi allora il perchè della persistenza nell’ordinamento della norma cosiddetta “taglia idonei”.

Si tratta della sciagurata previsione recentemente introdotta nell’articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001, a mente della quale “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”.

In un sistema nel quale imperversava il caos tra sentenze di segno opposto in merito all’obbligatorietà di scorrere sempre le graduatorie prima di avviare nuovi concorsi, la disposizione citata, per quanto eccessivamente drastica e sommaria, avrebbe anche potuto avere un senso, sia pure nella sua evidente rozzezza di impronta solo statistica.

Il limite alla produzione di idonei è da un lato un impulso alle PA a selezionare bene e con rigore le persone da assumere e, dall’altro, a tenere costantemente aggiornati i programmi e i profili da chiedere, così da ricercare nuovo personale preparato e idoneo in modo continuo, mediante concorsi più veloci e facilmente gestibili a seguito delle riforme.

Tuttavia, una volta risolto definitivamente per legge il problema dell’obbligo di scorrere le graduatorie, adottando la condivisibile scelta di considerare le PA non soggette a tale obbligo e definendo il concorso come modalità prioritaria di selezione dei dipendenti, sostanzialmente:

  1. come evidenziato prima, si riconosce alla PA piena discrezionalità di decisione in merito agli strumenti da utilizzare per reclutare personale;
  2. indirettamente si nega agli idonei un diritto o una posizione giuridica differenziata di pretesa allo scorrimento delle graduatorie.

Ciò trova conferma ed assetto nell’ordinanza della sezione lavoro della Corte di Cassazione  04/01/2026 n. 217, ove si legge: “la scelta di avvalersi dello scorrimento della graduatoria ai fini dell’assunzione degli idonei non vincitori, come nel caso di specie, rientra nei poteri discrezionali dell’amministrazione alla luce del consolidato e condivisibile principio affermato da questa Corte secondo cui (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 31427 del 03/11/2021) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all’esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la pubblica amministrazione non ha l’obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto – come si desume dal disposto di cui all’art. 8, ult. comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, dettato per l’ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori di un concorso – la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà dell’amministrazione” sicchè “è privo di pregio l’assunto del ricorrente che fonda il motivo di ricorso sulla esistenza del diritto all’assunzione”.

In questo nuovo assetto, ove si riconosce pieno esercizio di discrezionalità alla PA, ci si chiede quale sia il senso del permanere della norma “taglia idonei”.

Tale previsione, infatti, in ogni caso incide sulla decisione discrezionale della PA, che dovrebbe coinvolgere non solo il “se” avviare un concorso o avvalersi della graduatoria, ma anche il “quanto”, quanta parte della graduatoria disponibile decida eventualmente di utilizzare.

Lo scorrimento è legato a valutazioni di opportunità: se effettuato in un periodo non troppo distante dall’effettuazione del concorso, le professionalità sondate degli idonei sono ancora recenti e utilizzabili; è certamente meno costoso di un concorso; consente di coprire i fabbisogni in maniera rapida. Laddove il profilo richiesto sia identico, se l’ente ritenga sussistenti motivi per non attivare un concorso, proprio magari anche in considerazione della qualità dimostrata dagli idonei, un taglio precostituito in provetta del numero degli idonei, pari al 20% dei posti messi a concorso pare non avere alcuna razionalità.

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