Una sentenza in controtendenza e che, quindi, si discosta con il quadro giurisprudenziale attuale, afferma che la disciplina riguardante il certificato di parità di genere opererebbe solamente per gli appalti PNRR.
La puntualizzazione è stata fornita dal TAR Campania, Salerno, n. 350/2026.
Il caso concreto
Nel caso esaminato dai giudici, l’impresa ricorrente impugnava l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di spazzamento delle strade, per omessa presentazione del rapporto periodico di parità di genere del personale, impugnando contestualmente l’articolo del disciplinare di gara nella parte in cui prevedeva, tra le cause di esclusione, l’omessa presentazione del rapporto di parità di genere di cui all’articolo 47, comma 2, del decreto-legge numero 77 del 2021.
Ad avviso della commissione di gara, per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo numero 198 del 2006, la mancata trasmissione dell’ultimo rapporto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, determinerebbe l’esclusione dalla gara; la causa di esclusione, prevista per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR-PNC, sarebbe applicabile anche agli interventi che utilizzano altre tipologie di finanziamento, in base a quanto disposto dall’articolo 57, comma 2 bis, del codice dei contratti pubblici; tale obbligo si estenderebbe anche all’impresa ausiliaria, ai sensi dell’articolo 104, comma 4, lettera a) del codice dei contratti pubblici.
La decisione
I giudici hanno rammentato che l’articolo 94 del vigente codice dei contratti pubblici, nel disciplinare i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure d’appalto, al comma 5, c) prevede l’esclusione automatica, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, degli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
I giudici hanno sottolineato che l’esclusione automatica, per mancata presentazione del rapporto sulla parità di genere al momento della domanda di partecipazione alla procedura di affidamento, quindi, è prevista soltanto per le procedure d’appalto relative agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR-PNC;
Diversamente da quanto ritenuto dalla stazione appaltante e da quanto eccepito dalla parte privata controinteressata, l’articolo 57, comma 2 bis, del codice dei contratti pubblici non ha esteso l’obbligo di presentare il rapporto sulla parità di genere a tutte le procedure d’appalto, indipendentemente dal finanziamento utilizzato.
Ed infatti, l’articolo 57 del codice dei contratti pubblici, al comma 2 bis, si limita a stabilire che l’allegato II.3 al codice prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa, ma non introduce affatto una nuova causa di esclusione e neppure estende a tutte le procedure di appalto la causa di esclusione eccezionalmente prevista dal codice per gli appalti finanziati con le risorse del PNRR-PNC.
Nel caso specifico, non risultava che la procedura di affidamento dell’appalto controverso fosse stata finanziata con le suddette risorse.
Ne derivava la contrarietà con il codice degli appalti e, in particolare, con l’art. 94 del codice, della causa di esclusione stabilita dal bando di gara, che aveva previsto come causa automatica di esclusione la omessa produzione, al momento della presentazione dell’offerta, di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 198 del 2006.
Conclusioni
I giudici hanno, pertanto, ritenuto che, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’articolo 10 del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante avesse introdotto, nel disciplinare di gara, una causa di esclusione non prevista dalla legge, imponendo l’obbligo di presentazione del rapporto al momento della presentazione dell’offerta per la partecipazione a una procedura non sottoposta al regime speciale PNRR-PNC, di cui all’articolo 94, comma 5, c) del medesimo codice.
Ne derivava la illegittimità del provvedimento di esclusione.
