Appalti, nuovo codice: quando si stipulano i contratti?

Il comma 2 dell’articolo 18 del nuovo codice dispone che “Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione: a) per le ipotesi previste dal comma 4 del…

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Il comma 2 dell’articolo 18 del nuovo codice dispone che “Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55;

b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire;

c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto”.

L’espressione “divenuta efficace l’aggiudicazione”, si ritrova anche nell’articolo 17, comma 7, ma è un chiaro ed inutile retaggio del d.lgs 50/2016, il quale stabiliva la seguente sequenza:

  1. conclusione della gara con la proposta di aggiudicazione;
  2. controllo della proposta di aggiudicazione, da cui scaturisce l’aggiudicazione (un tempo qualificata “definitiva”);
  3. effettuazione della verifica del possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali e di capacità economica e finanziaria nonché di idoneità tecnica e organizzativa;
  4. acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione;
  5. possibilità di sottoscrivere il contratto entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine fissato dal bando.

Ma, il nuovo codice, all’articolo 17, comma 5, stabilisce che “L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.

Dunque, non esiste più una fase di integrazione dell’efficacia intermedia tra l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto. L’aggiudicazione è immediatamente efficace, non appena l’autorità competente adotti il relativo provvedimento. Le verifiche sul possesso dei requisiti non sono più successive all’aggiudicazione, ma la precedono: l’autorità competente, infatti prima esamina la proposta di aggiudicazione e poi, laddove la consideri legittima e capace di perseguire l’interesse pubblico, avvia le verifiche sul possesso dei requisiti e solo in esito a queste dispone l’aggiudicazione. Dunque, il termine di 60 giorni entro il quale sottoscrivere del contratto inizia a decorrere dal giorno dopo della data di adozione del provvedimento di aggiudicazione, la cui efficacia è istantanea e non condizionata da successivi adempimenti.

Il contratto non può essere stipulato entro i 60 giorni, come visto sopra, nelle seguenti ipotesi:

  1. quanto prevede il comma 4 dell’articolo 18 e cioè “Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare”;
  2. applicazione della disciplina dell’articolo 55, ai sensi del quale nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia di diritto comunitario, il termine per sottoscrivere il contrato è di 30 giorni dall’aggiudicazione;
  3. qualora il bando o invito ad offrire stabiliscano un termine per la sottoscrizione diverso dai 60 giorni;
  4. qualora la stazione appaltante concordi con l’aggiudicatario di differire il termine di stipulazione, sulla base di un provvedimento motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

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