Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5444 del 24 marzo 2026, chiarisce che il conflitto di interessi del commissario di gara non può essere presunto sulla base di precedenti rapporti professionali o istituzionali fisiologici con un concorrente. Ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 36/2023, chi invoca il conflitto deve dimostrare con elementi specifici e documentati l’esistenza di interessi economici, finanziari o personali effettivi, tali da subordinare l’interesse pubblico a quello privato. In assenza di tale prova, la sola pregressa relazione professionale non è sufficiente a mettere in dubbio imparzialità e indipendenza.
