Il termine per impugnare l’affidamento in violazione della rotazione decorre dalla pubblicazione all’albo on-line

In una recente pronuncia, i giudici hanno fornito indicazioni in merito alla decorrenza del termine per impugnare l’affidamento disposto in violazione del principio di rotazione. Secondo il Collegio, il termine comincia decorrere dopo la pubblicazione del provvedimento di affidamento all’albo on-line, purchè dall’atto emergano chiaramente le violazioni che possono essere oggetto di censura. Pertanto, in…

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In una recente pronuncia, i giudici hanno fornito indicazioni in merito alla decorrenza del termine per impugnare l’affidamento disposto in violazione del principio di rotazione.

Secondo il Collegio, il termine comincia decorrere dopo la pubblicazione del provvedimento di affidamento all’albo on-line, purchè dall’atto emergano chiaramente le violazioni che possono essere oggetto di censura.

Pertanto, in siffatta evenienza, non si rende necessario attendere l’esito dell’accesso agli atti.

In tal senso si è espresso il TAR Veneto, con la sentenza 18/03/2026, n. 620.

La questione affrontata

Nel caso specifico, un operatore economico, operate nel settore della programmazione e trasmissione televisiva, a suo dire, veniva a conoscenza, a seguito di accesso agli atti, che una Azienda Sanitaria aveva affidato, più volte, nel corso del tempo, ad altro operatore del settore, il servizio per la realizzazione di una rubrica televisiva di informazione e comunicazione agli utenti sulle modalità di accesso alle strutture ed ai servizi sanitari, questo al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul corretto utilizzo dei servizi erogati.

Di conseguenza, l’impresa aveva presentato ricorso, censurando la condotta dell’Azienda Sanitaria, la quale avrebbe violato il principio di rotazione.

Più nello specifico, l’Amministrazione non avrebbe consultato altri operatori economici, e avrebbe scelto la controinteressata nonostante le avesse già affidato il medesimo servizio nei tre anni precedenti.

Non vi sarebbe stata alcuna motivazione a supporto di tale scelta, ossia a dimostrazione della effettiva sussistenza delle eccezionali ragioni che teoricamente avrebbero consentito di derogare alla rotazione dell’affidatario.

La decisione del Collegio

Il Collegio ha ritenuto che il ricorso non fosse ricevibile, perché tardivo.

La ricorrente era a conoscenza, fin da quando aveva presentato la propria istanza di accesso, dell’affidamento reiterato, poiché nell’ultimo provvedimento di affidamento si dava espressamente atto, nelle premesse, del fatto che l’affidamento diretto faceva seguito ad un precedente affidamento al medesimo soggetto.

Conseguentemente, il ricorso sarebbe stato tardivo perché i vizi contestati con riferimento alla ritenuta violazione del principio di rotazione sarebbero stati già immediatamente percepibili al tempo della conoscenza della citata deliberazione, vale a dire, se non alla scadenza della sua pubblicazione nell’albo on line dell’Azienda, al più tardi all’epoca della presentazione dell’istanza di accesso.

Il provvedimento pubblicato era, del resto, ben noto al richiedente, il quale lo aveva citato nella propria istanza ostensiva.

Conclusioni

In conclusione, secondo i giudici, all’epoca della presentazione dell’istanza di accesso la ricorrente aveva già “piena conoscenza” dell’intervenuto affidamento diretto (ai sensi dell’art. 50, comma 1°, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023), conosceva il nominativo del soggetto affidatario ed era consapevole della reiterazione dell’affidamento del medesimo servizio, per il quarto anno consecutivo, al contraente uscente; così come poteva apprezzarne le ragioni dalla lettura del corpo del provvedimento di affidamento.

Essa era quindi già perfettamente in grado di percepire l’immediata e concreta lesività, rispetto alla sua sfera giuridica, del reiterato affidamento, potendo contestare la violazione del principio di rotazione senza bisogno di attendere l’esito dell’accesso, e senza nemmeno essere costretta a promuovere un ricorso c.d. “al buio”, essendo noti gli elementi essenziali per contestare il comportamento dell’Amministrazione.

Infine, per quanto riguardava agli eventuali profili di illegittimità emergenti dall’esame delle precedenti deliberazioni di affidamento del contratto o dell’offerta tecnica/economica, la ricorrente, al tempo dell’accesso, ben avrebbe potuto ipotizzare la proposizione di eventuali motivi aggiunti, affidati, in questo caso, alla comprensione integrale degli atti legata alla “conoscenza piena” dell’offerta, necessaria per sollevare ulteriori e più specifici vizi comunque inficianti l’affidamento alla controinteressata.

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