Nessuna verifica di anomalia su requisiti di esecuzione

Non sono ammesse verifiche di anomalia riguardanti i requisiti di esecuzione. Lo ha puntualizzato i TAR Lazio con la sentenza n. 3035/2026. Il caso specifico Nel caso oggetto di approfondimento, una stazione appaltante aveva indetto una gara per il servizio di trasporto pubblico locale, suddiviso in due lotti. Un operatore economico si era collocato al…

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Non sono ammesse verifiche di anomalia riguardanti i requisiti di esecuzione.

Lo ha puntualizzato i TAR Lazio con la sentenza n. 3035/2026.

Il caso specifico

Nel caso oggetto di approfondimento, una stazione appaltante aveva indetto una gara per il servizio di trasporto pubblico locale, suddiviso in due lotti.

Un operatore economico si era collocato al primo posto per entrambi i lotti, ma la società veniva esclusa da entrambi e l’aggiudicazione veniva disposta a favore della seconda graduata.

La motivazione risiedeva nel fatto che le offerte non erano state ritenute sostenibili e realizzabili con particolare riguardo alla disponibilità delle dotazioni di mezzi indicate in offerta e necessarie all’attivazione del servizio oggetto della gara.

L’impresa impugnava la propria esclusione, sostenendo varie censure, tra le quali il fatto che l’Amministrazione avrebbe sminuito l’efficacia vincolante dei documenti prodotti per l’acquisizione dei beni necessari ai fini dell’esecuzione della commessa ed in particolare: A) il numero, il costo unitario e le tempistiche di consegna del parco mezzi;

B) le tempistiche di consegna delle colonne di ricarica dei mezzi elettrici, nonché le tempistiche di realizzazione delle infrastrutture.

La valutazione del Collegio

I giudici hanno rilevato che, nel caso di specie, la stazione appaltante non aveva reagito a un’offerta anormalmente bassa, tanto è vero che la commissione aggiudicatrice non aveva reputato necessario attivare il sub-procedimento di anomalia.

L’accertamento era, invece, stato disposto autonomamente dal RUP, con la seguente motivazione: “pur non sussistendo i presupposti di verifica dell’anomalia delle offerte di cui all’art. 110 del D.Lgs. 36/2023” sarebbe stato necessario verificare la serietà dell’offerta “in considerazione della portata strategica dell’affidamento in oggetto il cui positivo esito risulterà determinante ai fini del raggiungimento degli obiettivi di produzione del prossimo Contratto di Servizio”.

Nella sostanza, il giudizio di inaffidabilità si era concentrato sulla presunta inaffidabilità dell’impresa, poiché, a parere della stazione appaltante, la medesima non sarebbe stata in grado di munirsi dei mezzi necessari per attivare il servizio entro la data prevista.

In altre parole, si era reso oggetto della cd. verifica la disponibilità, in capo all’offerente, di requisiti di esecuzione del contratto, la cui rilevanza, in linea di principio, non attiene alla fase di scelta del contraente, ma esclusivamente a quella successiva concernente il fedele adempimento dell’obbligazione.

Il Tribunale ha osservato che non vi erano dubbi sulla prerogativa della stazione appaltante di non ammettere le offerte che appaiano palesemente inaffidabili, perché non avrebbe alcun senso consentire l’aggiudicazione a chi già si sappia, in base a elementi chiari e univoci, non essere poi in grado di eseguire la prestazione.

Dunque, qualora emerga in modo evidente che l’offerente non sarà in grado di dotarsi dei requisiti di esecuzione del contratto promessi, ne sarà legittima l’esclusione.

Allo stesso tempo, secondo il Collegio, è necessario vigilare affinché tale principio non divenga uno strumento per stravolgere l’esito della gara, rendendo di fatto equivalenti requisiti di ammissibilità delle offerte e requisiti di esecuzione (che tali restano, anche quando assumono natura premiale), mediante un giudizio prognostico circa i secondi che appaia opinabile.

A parere dei giudici, il punto di sintesi di tali contrapposte esigenze va perciò individuato nella natura palese dell’inaffidabilità dell’offerente, ovvero nel fatto che con elevato grado di probabilità esso non sarà in grado di munirsi dei requisiti di esecuzione nei tempi previsti.

Del resto, in caso contrario, l’offerente, per non incorrere nella esclusione, sarebbe onerato a procurarsi i mezzi occorrenti ai fini dell’esecuzione del contratto prima ancora di aver vinto la gara, con il conseguente effetto di vanificare la distinzione concettuale tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, e di restringere indebitamente la concorrenza a favore degli operatori che già dispongono di tali mezzi.

Non a caso, la giurisprudenza amministrativa, per soddisfare tali finalità connaturate allo stesso diritto UE, si è ben presto risolta, per citare un solo caso iconico, a reputare requisito di esecuzione, e non di partecipazione, la disponibilità di un centro cottura negli appalti concernenti il servizio di mensa.

Conclusioni

Ne consegue che i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla discrezionalità della stazione appaltante nel valutare l’anomalia dell’offerta vanno adeguati all’oggetto che, nel caso di specie, si era tradotta nell’indagine sul grado di probabilità di inadempimento con riguardo alla dotazione dei mezzi necessari all’esecuzione della commessa.

La stazione appaltante aveva, in altri termini, l’onere di provare l’elevato grado di probabilità che accompagna l’ipotesi concernente il futuro inadempimento.

Il Collegio, per le ragioni esposte, ha ritenuto che tale onere non fosse stato adempiuto.

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