La sentenza del TAR Lombardia – Milano – del 4 aprile 2026, n. 1581 sulle conseguenze che si producono nel caso in cui la P.A., a seguito della presentazione di una istanza ostensiva, abbia dichiarato che un documento non esiste.
Quando un’istituzione afferma, in risposta a una domanda di accesso, che un documento non esiste, l’inesistenza del documento è presunta, conformemente alla presunzione di veridicità di cui tale affermazione è munita. Tale presunzione può però essere superata sulla base di elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, n. 1286/2026).
Nel caso di impugnazione in s.g. avverso il diniego di accesso opposto dalla P.A., proposta perché l’Amministrazione, a seguito della presentazione di una istanza ostensiva, ha fornito all’accedente una cartella in formato zip di vari documenti, è onere del ricorrente dare una disamina specifica al G.A. ed indicare per quali ragioni ritiene che esistono altri documenti, rispetto a quelli esistenti nella suddetta cartella.
