I presupposti che consentono lo svolgimento delle attività di valutazione dei segretari e, in caso di esito positivo, la erogazione della indennità di risultato sono 3 e devono essere tutti presenti: lo svolgimento di un ruolo da parte dell’organismo di valutazione, comunque esso sia denominato (quindi OIV o Nucleo o altra espressione), la preventiva assegnazione di obiettivi rispettosi dei criteri dettati dal d.lgs. n. 150/2009 e smi e l’applicazione di una metodologia coerente con i vincoli dettati dal legislatore e con il ruolo di organismo di vertice, quindi con la titolarità del Sindaco alla sua effettuazione
IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Non si può prescindere dalla presenza dell’OIV o del Nucleo nella valutazione della performance dei segretari ai fine della erogazione della indennità di risultato; il fatto che la titolarità allo svolgimento di questa attività sia posta in capo al Sindaco non consente di farne a meno. Sono questi i principi fissati dalla recente sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 6109/2026.
Essa ci dice in premessa che “alla politica deve essere correttamente consentito di valutare il raggiungimento degli obiettivi di performance, in una visione strategica e performante dell’attività della P.A., ma certamente non quello di poter sindacare gli aspetti tecnici delle competenze professionali dei propri organi tecnici, e ciò anche al fine, non secondario, di garantirne il non asservimento o lo sviamento delle funzioni”.
La pronuncia passa a sintetizzare le competenze degli OIV e/o dei Nuclei di Valutazione: “rientra nelle attribuzioni dell’OIV: redigere la Relazione sulla performance in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell’utilizzo dei premi; proporre, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi. L’OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa”.
Su queste basi sono tratte le seguenti conclusioni: “l’indennità di risultato non può essere erogata in modo automatico e per il solo servizio prestato. Infatti, l’art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, stabilisce che la corresponsione di tale voce retributiva può avvenire solo nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e cioè: 1) preventiva determinazione dell’ammontare della retribuzione di risultato che può essere riconosciuta al segretario, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa; 2) preventiva fissazione e formale conferimento al segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale; 3) valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal segretario da parte degli enti che, a tal fine, utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata, in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, in materia di definizione di misurazione, valutazione e trasparenza della performance”.
Per cui, conclusivamente, occorre tenere conto “della presenza dell’OIV e dell’attività valutativa riservata a tale organismo”. In particolare, quest’ultimo “deve bilanciare la discrezionalità politica con i principi di buona fede, correttezza e obiettività amministrativa, evitando giudizi incoerenti con i parametri di misurabilità ed i riscontri oggettivi .. il rapporto di dipendenza funzionale ex art. 99 TUEL fa sì che la valutazione sia fatta dal Sindaco, ma l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 attribuisce all’OIV specifici ed imprescindibili compiti”.
Siamo in presenza di indicazioni che assumono un grande rilievo e che le amministrazioni devono recepire nella propria disciplina. Se per la valutazione di tutti i dirigenti e, negli enti che ne sono sprovvisti delle elevate qualificazioni, la valutazione dell’OIV o Nucleo va trasmessa al Sindaco, per quella dei segretari siamo in presenza, sulla scorta delle previsioni dettate dall’articolo 14, comma 4, lettera e), del citato articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009, di una proposta al primo cittadino. E’ necessario che questa differenziazione sia contenuta nelle metodologie adottate dalle singole amministrazioni.
GLI OBIETTIVI E LA METODOLOGIA
Per i giudici contabili, in modo consolidato, la mancata preventiva assegnazione degli obiettivi determina il divieto di dare corso alla valutazione ed alla erogazione della indennità di risultato. Tali orientamenti sono presenti sia nelle attività di controllo sia in quella giurisdizionale. La violazione di tale requisito determina la illegittimità della erogazione della indennità di risultato ed è fonte di maturazione di responsabilità amministrativa e/o contabile, come chiarito dalle sentenze della magistratura contabile, a partire da quella della Corte dei Conti dell’Umbria n. 21/2016 e dalla n. 1627/2012 della Sezione Giurisdizionale della Campania.
La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna n. 46/2020 ha chiarito dal canto suo che “è da escludere .. il diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di aver svolto funzioni dirigenziali in assenza della dimostrazione, vagliata dal competente ufficio dell’ente, dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi ad essa correlati. L’indennità di risultato è, infatti, una componente della retribuzione volta a remunerare la prestazione lavorativa in funzione dei risultati raggiunti. I criteri per la sua erogazione devono, quindi, essere determinati preventivamente, così come preventivamente devono essere fissati gli obiettivi, dal raggiungimento dei quali deriva inderogabilmente la corresponsione della retribuzione di risultato. In assenza di una reale predeterminazione degli obiettivi, che devono essere diversi e ulteriori da quelli riconducibili all’ordinaria attività dirigenziale, nonché a quelli genericamente riferibili ai compiti istituzionali dell’Ente, l’Amministrazione non può riconoscere e, quindi, erogare alcuna indennità di risultato, poiché in tal caso l’erogazione dell’emolumento sarebbe priva di titolo giustificativo”.
Le indicazioni dettate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ci dicono inoltre che le amministrazioni devono avere una metodologia coerente con i principi dettati dal legislatore: essa deve soddisfare i vincoli essenziali dettati dal legislatore per i dirigenti e per il personale dipendente, ma deve essere adattata alla specificità del ruolo di vertice svolto dal segretario.
Già con la sentenza n. 3813/2009 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che le amministrazioni devono dare applicazione al vincolo legislativo per cui “la norma del contratto collettivo che richiede, per la valutazione dei risultati del segretario comunale, opportuni adattamenti della disciplina .. dettata per i dirigenti, stante la diversificazione della posizione del segretario comunale da quella dirigenziale”.
