Valutazione della performance di segretari e dirigenti: funzione tecnica, niente discrezionalità del sindaco

    La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 17 marzo 2026, n. 6109 , ha evidenziato che alla politica (nella fattispecie, al Sindaco) deve essere correttamente consentito di valutare il raggiungimento degli obiettivi di performance, in una visione strategica e performante dell’attività della pubblica amministrazione, ma certamente non quello di poter sindacare gli aspetti tecnici delle “competenze…

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    La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 17 marzo 2026, n. 6109 , ha evidenziato che alla politica (nella fattispecie, al Sindaco) deve essere correttamente consentito di valutare il raggiungimento degli obiettivi di performance, in una visione strategica e performante dell’attività della pubblica amministrazione, ma certamente non quello di poter sindacare gli aspetti tecnici delle “competenze professionali” dei propri organi tecnici, e ciò anche al fine, non secondario, di garantirne il non asservimento o lo sviamento delle funzioni.

      Rientra nelle attribuzioni dell’organismo indipendente di valutazione (Oiv) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione (con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi e dell’utilizzo dei premi) nonché proporre, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all’organo di indirizzo politico‐amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi.

L’attività di misurazione e valutazione della performance del segretario è effettuata da parte del sindaco che può operare singolarmente, ovvero collegialmente in seno all’Oiv o nucleo di valutazione, quale componente pro tempore di detto organismo, secondo i criteri deliberati dalla giunta, su proposta dell’Oiv/nucleo di valutazione.

    Il rapporto di dipendenza funzionale ex articolo 99 del Tuel fa sì che la valutazione sia fatta dal sindaco, ma l’articolo 14 del Dlgs 150/2009 attribuisce all’Oiv specifici ed imprescindibili compiti.

    Stanti questi principi, la Suprema Corte ha riformato la sentenza di appello che, in relazione alla contestazione da parte di un dirigente delle valutazioni della performance, aveva valorizzato esclusivamente le decisioni del sindaco, omettendo (completamente) di esaminare il coinvolgimento effettivo dell’Oiv nella procedura di apprezzamento delle performance individuali né a tale attività aveva raffrontato la scelta del sindaco.

    Quest’ultima deve bilanciare la discrezionalità politica con i principi di buona fede, correttezza e obiettività amministrativa, evitando giudizi incoerenti con i parametri di misurabilità e i riscontri oggettivi.

    In conclusione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, riaffermando che la valutazione performance deve essere il risultato di un bilanciamento tra discrezionalità politica e obiettività amministrativa.

    Il Sindaco non può agire in totale autonomia se il sistema dell’ente prevede l’apporto di un organismo tecnico indipendente. Le implicazioni pratiche sono chiare: ogni ente locale deve assicurarsi che i propri procedimenti valutativi siano conformi non solo ai regolamenti interni, ma anche alle fonti primarie che impongono la trasparenza e la misurabilità dei risultati, pena l’annullamento dei provvedimenti e il possibile risarcimento del danno per perdita di chance del dipendente.

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