L’ipotesi di incompatibilità assoluta non richiede la dimostrazione dell’esercizio effettivo della professione forense
È legittimo il licenziamento di un dipendente pubblico iscritto all’albo degli avvocati in quanto la fattispecie costituisce una ipotesi di incompatibilità assoluta col il regime di pubblico impiego. É questo il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione Lavoro n. 6219/2026.
Infatti, la medesima Corte di Cassazione ha già affermato che la disciplina prevista dalla legge n. 339 del 2003, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense, è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l’imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché, dall’altro, l’indipendenza della professione forense, in quanto strumentale all’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost., così delineando un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona (Cass. Sez. L., 13/04/2021, n. 9660).
È, dunque, condivisibile il rilievo del Pubblico Ministero, secondo cui l’incompatibilità assoluta della funzione di pubblico dipendente con l’esercizio della professione forense è posta a tutela di interessi di rango costituzionale quali l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e mira ad evitare il sorgere di un possibile contrasto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della pubblica amministrazione.
In questo senso, è stato chiarito (Cass. Sez. L, 15/11/2023, n. 31776), che i casi di compatibilità costituiscono eccezioni ad una regola, quella dell’incompatibilità, che è stata voluta dal legislatore al fine di evitare i rischi che derivano, anche per i possibili conflitti di interessi, dalla indebita commistione tra attività forense e pubblico impiego (Corte cost. n. 390/2006); regola che si fonda su una valutazione legislativa, discrezionale ma non irrazionale, di maggior pericolosità del connubio avvocatura- pubblico impiego, che la Corte costituzionale (sempre Corte cost. 390/2006 cit.) ha già espressamente così spiegato, talché è conseguenziale l’apprezzamento normativo presuntivo in termini di pericolosità di una commistione in tal senso (cfr. Cass. Sez. L, n. 9660 del 2021, cit.).
Pertanto, in continuità con tale interpretazione, è erroneo il convincimento della Corte d’Appello in ordine alla necessità dell’effettivo esercizio della professione forense per integrare l’incompatibilità prevista dalla norma, essendo sufficiente la mera iscrizione all’albo forense per configurare, ex se, il rischio connesso alla violazione dell’obbligo di comportamento, già insito nell’opzione legislativa, “non potendo ritenersi priva di qualsiasi razionalità una valutazione -operata dal legislatore -di maggiore pericolosità e frequenza di tali inconvenienti quando la “commistione” riguardi la professione forense“(Corte Cost. n. 390/2006, cit.). 4. Occorre, tuttavia, ribadire la distinzione fra la sussistenza della situazione di incompatibilità ed il rilievo disciplinare della condotta, sul piano dell’irrogazione della sanzione (in tal senso, già Cass. Sez. L, 19/01/2006, n. 967 e successive conformi, fra cui Cass. Sez. L, 06/08/2018, n. 20555).
Di conseguenza, se, da un lato, è erronea la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla insussistenza del fatto contestato per aver escluso l’incompatibilità, dall’altro la verifica della legittimità del licenziamento intimato proprio in relazione alla contestata incompatibilità impone di vagliare la proporzionalità della sanzione irrogata in relazione al contesto multifattoriale della vicenda in esame, quale valutazione riservata al giudice di merito. 5.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame nei termini sopra chiariti, oltre che per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio.
