La disciplina degli incarichi di elevata qualificazione

Il recente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali e regionali del triennio 2022/2024 sottoscritto il 23 febbraio 2026 e relativo al triennio economico e giuridico 2022/2024 ha introdotto significative novità nella disciplina degli incarichi di elevate qualificazione, confermando comunque l’impianto complessivo previsto dal CCNL 16.11.2022.  Ricordiamo che le elevate qualificazioni hanno…

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Il recente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali e regionali del triennio 2022/2024 sottoscritto il 23 febbraio 2026 e relativo al triennio economico e giuridico 2022/2024 ha introdotto significative novità nella disciplina degli incarichi di elevate qualificazione, confermando comunque l’impianto complessivo previsto dal CCNL 16.11.2022. 

Ricordiamo che le elevate qualificazioni hanno preso il posto degli incarichi di posizione organizzativa, introdotti negli enti locali dal CCNL 31.3.1999, cd nuovo ordinamento professionale.

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Le norme di riferimento sono contenute negli articoli da 15 a 17 del CCNL 23.2.2026, articoli che devono essere integrati per gli enti senza dirigenti dalle previsioni dettate dall’articolo 19. Tali disposizioni sostituiscono e disapplicano le regole dettate dal CCNL 16 novembre 2022 e relativo al triennio 2019/2021.

Questi incarichi possono essere conferiti di norma esclusivamente a funzionari: le deroghe sono possibili in via eccezionale negli enti senza dirigenti ed in cui non vi sono funzionari e/o in quelli in cui queste figure sono presenti tra i dipendenti in servizio, ma manca qualche specifica professionalità all’interno di tale area. 

Nel primo caso l’incarico può essere assegnato sia ad istruttori che ad operatori esperti, nel secondo caso esclusivamente a funzionario. In tale ipotesi occorre una adeguata motivazione che dimostri l’assenza di una specifica professionalità ed esso può essere conferito per una volta sola e prolungato per una volta a condizione che l’ente avvii le procedure per coprire questo posto.

Tali incarichi sono ascrivibili a 2 diverse tipologie: 

  1. per lo svolgimento di compiti gestionali, il che negli enti senza dirigenti determina la equiparazione sul terreno funzionale agli incarichi dirigenziali, 
  2. ovvero per lo svolgimento di compiti di responsabilità caratterizzati dal possesso di una elevata professionalità.

La durata massima degli incarichi di elevata qualificazione è fissata negli enti senza dirigenti in 5 anni, che ricordiamo essere la durata ordinaria del mandato del Sindaco, e negli enti con dirigenti in 3 anni, che ricordiamo essere la durata minima degli incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti in servizio a tempo indeterminato. 

Da evidenziare che il CCNL continua a non prevedere una durata minima: al riguardo la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria ha negli anni passati evidenziato la necessità che tale durata non sia inferiore ad 1 anno. 

Non vi è un diritto dei funzionari ad essere necessariamente destinatari di questi incarichi; solamente negli enti senza dirigenti l’articolo 19, comma 1, del CCNL stabilisce che “le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di elevata qualificazione”. Tale disposizione, per cui in presenza di un solo funzionario in servizio presso una struttura apicale, questi ha diritto ad avere conferito tale incarico, non si applica nei comuni fino a 5.000 abitanti, nel caso in cui l’ente esercita la possibilità offerta dall’articolo 53, comma 23, della legge n. 388/2000, cd finanziaria 2021, per la quale il sindaco, previa deliberazione da parte della giunta istitutiva della possibilità di utilizzare la norma, può conferire l’incarico di responsabile a se stesso e/o ad uno degli assessori. 

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli incarichi di elevata qualificazione sono remunerati con la indennità di posizione e con quella di risultato. 

La prima varia tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 22.000 euro, sulla base delle previsioni dettate dal CCNL 23.2.2026, che ha introdotto un significativo incremento rispetto al tetto fissato dal CCNL 16.11.2022 in 18.000 euro annui. 

Non si può mancare di sottolineare che il contratto continua a non prevedere in via ordinaria incrementi delle risorse destinate al finanziamento delle elevate qualificazioni, il che rende in molti enti assai difficile dare corso agli incrementi della retribuzione di posizione degli incaricati di elevate qualificazioni. 

Le amministrazioni devono dare corso, applicando la metodologia in vigore nell’ente, alla definizione della misura di tale compenso sulla base della graduazione, che deve tenere conto “della complessità” e “della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali”. 

Alla retribuzione di risultato deve essere destinato almeno il 15% delle risorse destinate al finanziamento del salario accessorio delle elevate qualificazioni, scelta che è rimessa per i principi di carattere generale alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, chiamata anche a disciplinare i principi da applicare per determinare la misura della indennità di risultato in relazione agli esiti della valutazione. I metodi al riguardo più diffusi sono la corrispondenza proporzionale al punteggio ovvero la introduzione di fasce della retribuzione di posizione in relazione agli esiti della graduazione e, ovviamente, alle disponibilità finanziarie.

Il contratto nazionale prevede delle specifiche forme di remunerazione per lo svolgimento di incarichi ad interim: le amministrazioni devono remunerare questo impegno aggiuntivo con una maggiorazione della retribuzione di risultato nella quota compresa tra il 15% ed il 25% della retribuzione di posizione prevista per lo specifico incarico. Siamo quindi in presenza di un obbligo di maggiorazione, con autonomia nella fissazione della misura.

La contrattazione decentrata può stabilire delle forme di correlazione tra la indennità di risultato ed i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, per cui la prima può diminuire in presenza di tali compensi. Tali risparmi vanno ad aumentare la misura delle retribuzione di risultato degli altri incaricati di elevate qualificazioni: ricordiamo che non è consentito azzerare questa forma di incentivazione.
Ricordiamo che per le gestioni associate, sia che si concretizzino nello svolgimento di tali attività all’interno dell’orario di lavoro, cd scavalco condiviso, sia che si concretizzino nello svolgimento delle attività extra orario di lavoro, cd scavalco di eccedenza, sono previste forme di incentivazione aggiuntiva per le elevate qualificazioni, forme di remunerazione che risultano essere particolarmente vantaggiose nel caso di scavalco condiviso.

Le indennità di posizione e di risultato hanno un carattere onnicomprensivo: fatte salve le deroghe previste dal CCNL, non è possibile attribuire alcuna altra forma di trattamento economico accessorio alle elevate qualificazioni. 

Ricordiamo le seguenti deroghe: la indennità di vigilanza, i compensi Istat, lo straordinario per calamità naturali sulla base dei finanziamenti acquisiti dall’ente, i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada, la indennità di ordine pubblico, le risorse connesse allo svolgimento di attività ulteriori finanziate da privati, gli incentivi per le funzioni tecniche, una quota dei proventi derivanti dal recupero di evasione IMU e/o TARI, le cd propine per gli avvocati, i proventi del condono edilizio ed i proventi derivanti da sponsorizzazioni, cessione di servizi.

Per lo straordinario elettorale si deve sottolineare che il dettato del CCNL sembra consentire la sua erogazione agli incaricati di elevata qualificazione anche per le elezioni amministrative, non essendo stato riproposto il richiamo all’articolo 39, comma 2, del CCNL 14.9.2000, cd code contrattuali. E’ prevista la erogazione di questo compenso per le attività elettorali svolte dalle elevate qualificazioni nel giorno di riposo settimanale, compenso che si aggiunge al riposo compensativo “corrispondente alle ore prestate”.

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