Ritardi nei pagamenti e tagli al salario accessorio: la Corte conti Emilia-Romagna sembra escludere automatismi

La delibera n. 38/2026/PRSP della Corte dei conti- Sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha censurato la mancata decurtazione dei premi di produzione da parte di un ente che presentava ritardi nel pagamento dei debiti commerciali. La materia è regolata dal dlgs 231/2002, il quale (salvo limitate eccezioni) impone di pagare le fatture entro 30…

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La delibera n. 38/2026/PRSP della Corte dei conti- Sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha censurato la mancata decurtazione dei premi di produzione da parte di un ente che presentava ritardi nel pagamento dei debiti commerciali.

La materia è regolata dal dlgs 231/2002, il quale (salvo limitate eccezioni) impone di pagare le fatture entro 30 giorni. In difetto, scattano due principali sanzioni: da un lato, l’obbligo di accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali, dall’altro, appunto, la decurtazione degli emolumenti accessori di dirigenti e responsabili di servizio. 

Proprio su quest’ultimo punto la delibera censura la condotta dell’ente controllato e quindi del relativo organo di revisione, accertando come, malgrado lo sforamento del limite, si sia comunque provveduto al pagamento della “produttività”. 

È interessante notare come la Corte abbia verificato la posizione dell’ente in concreto, non limitandosi a verificare il mero dato dello sforamento del termine, ma appurando come tale violazione non costituisse il riflesso di una carenza di liquidità non imputabile all’amministrazione (fattispecie spesso ricorrente in presenza di significativi trasferimenti da parte di enti terzi erogati in ritardo). 

In particolare, l’ente si era difeso proprio in questi termini, ma la Corte ha accertato che le riscossioni hanno superato i pagamenti. 

Ovviamente non viene analizzato il caso contrario, ma dalla pronuncia sembra possa ricavarsi un’indicazione a evitare che la misura del taglio sia solo oggettiva e automatica e non richieda invece l’elemento psicologico. 

Del resto, in altro ambito la corte aveva già messo in evidenza che l’inadempimento incolpevole non potesse costituire oggetto di rimproverabilità. Si pensi, ad esempio, alla sentenza n. 31/2011 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia che sottolineò come la mancata osservanza del Patto di stabilità interno fosse frutto di previsioni irragionevoli che l’ente non sarebbe riuscito a garantire. 

Di qui il sindacato e il canone di ragionevolezza che permea sempre la valutazione di questi comportamenti pena lo scadimento in inaccettabile responsabilità oggettiva.

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