Retribuzione di posizione e risultato spettano alla PO/EQ anche se “di fatto”.

Il funzionario che prosegua anche solo in via di fatto, pur in assenza di un provvedimento espresso di proroga, le funzioni connesse ad un incarico di Posizione Organizzativa (oggi Elevata Qualificazione) ha il diritto soggettivo di percepire la connessa retribuzione. Nè tale diritto può essere compromesso, oltre che dall’assenza, anche dall’eventuale illegittimità del provvedimento con…

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Il funzionario che prosegua anche solo in via di fatto, pur in assenza di un provvedimento espresso di proroga, le funzioni connesse ad un incarico di Posizione Organizzativa (oggi Elevata Qualificazione) ha il diritto soggettivo di percepire la connessa retribuzione.

Nè tale diritto può essere compromesso, oltre che dall’assenza, anche dall’eventuale illegittimità del provvedimento con cui si attribuisca formalmente l’incarico al dipendente.

Il diritto, inoltre, non viene frustrato dalla circostanza che nel bilancio non siano previste risorse poste a dare copertura finanziaria all’attività del dipendente.

Sono chiarimenti espressi dall’ordinanza della Cassazione Lavoro, 14 aprile 2026, n. 9525, dalla quale si possono trarre una serie di indicazioni estremamente rilevanti per la corretta gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti incaricati come PO/EQ.

Un elemento elemento rilavante consiste nella chiarificazione che la disciplina di questo genere di incarichi è di carattere contrattuale, frutto della privatizzazione del rapporto di lavoro. Non si applicano, quindi, canoni propri del diritto amministrativo quali la “prorogatio”, la cui regolazione, per altro, non può estendersi alle PO/EQ.

Visto che si tratta di regolazione del rapporto di lavoro, il giudice non può che valorizzare il sinallagma contrattuale. Una volta dimostrato e provato, come nel caso di specie, che l’incaricato, anche ad incarico scaduto, ha continuato a svolgere le funzioni connesse, assumendosi le connesse responsabilità, scattano diritti e tutele civilistiche connessi, per primo il diritto alla percezione del trattamento economico connesso.

L’assenza di un provvedimento formale di rinnovo dell’incarico non osta al diritto di percepire la retribuzione ad esso connessa: sempre perchè si verte nell’ambito del rapporto privatizzato, la circostanza che il datore tolleri lo svolgimento della prestazione di lavoro in via di fatto e se ne avvalga, di per sè fa scattare il diritto del lavoratore a percepire quanto dovuto.

In particolare, secondo i giudici civili che hanno trattato la vertenza, come confermato dalla Cassazione, è sufficiente constatare che l’ente abbia costituito le PO/EQ come elemento sufficiente a legittimare la corresponsione del trattamento economico specificamente previsto dal contratto a chi ne svolga le funzioni.

Implicitamente, dunque, la Cassazione indica alle amministrazioni, laddove non ritengano di lasciar proseguire l’incarico scaduto al lavoratore, di adottare azioni fattive ed esplicite, mediante le quali inibire formalmente ed in via anche di fatto al lavoratore interessato di proseguire le attività legate all’incarico.

In mancanza, la gestione delle funzioni in via di fatto deve essere necessariamente remunerata con le ordinarie retribuzioni di posizione e di risultato, a nulla rilevando l’eventuale assenza di stanziamento nel bilancio. La Cassazione spiega in modo molto chiaro che “l’eventuale illegittimità della condotta della pubblica amministrazione, sotto il profilo contabile e fiscale” non può comunque incidere negativamente “sul diritto del lavoratore (tutelato ai sensi dell’art. 36 Cost.) a fruire di una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto”.

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