Esclusione dalle gare per violazione fiscale grave e non definitivamente accertata.

   La sentenza del Tar Sicilia- Palermo, Sez. I- del 2 maggio 2026, n. 1257 relativa alla legittimità o meno della esclusione di una ATI, da una gara di appalto di servizi, per violazione fiscale grave e non definitivamente accertata, nei confronti della società mandante, ove tale società sia stata destinataria, da parte dell’Agenzia delle Entrate,…

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   La sentenza del Tar Sicilia- Palermo, Sez. I- del 2 maggio 2026, n. 1257 relativa alla legittimità o meno della esclusione di una ATI, da una gara di appalto di servizi, per violazione fiscale grave e non definitivamente accertata, nei confronti della società mandante, ove tale società sia stata destinataria, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un solo avviso bonario ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. 600/73.

    La suindicata sentenza afferma la illegittima esclusione – ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 – di una ATI, da una gara indetta dall’Università per l’affidamento di un appalto di servizi e, in particolare, del servizio di trasporto degli studenti disabili e/o neuro diversi, nel caso in cui:

      a) sia stata disposta in ragione dell’esito delle verifiche effettuate dalla P.A. appaltante sul possesso dei requisiti di partecipazione, preliminari all’aggiudicazione definitiva, da cui emersa la sussistenza – secondo la stazione appaltante e secondo l’Agenzia delle Entrate – di una violazione fiscale grave, non definitivamente accertata nei confronti della società mandante; 

      b) si tratti, in vero, solo di una informativa e/o di una comunicazione di irregolarità e/o di un avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate, disciplinato dall’art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 600/73. 

     Devono ritenersi illegittime le certificazioni dell’Agenzia delle Entrate, nella parte in cui qualificano tale comunicazione di irregolarità come “violazione non definitivamente accertata, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell’allegato II.10 del d.lgs. n. 36 del 2023”, nonché “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023”; non è infatti possibile ricondurre l’avviso bonario all’ambito applicativo dell’art. 95 co. 2 cit.; tale atto, invero, costituisce una mera comunicazione di irregolarità, ben diversa, per sua stessa natura, dall’atto impositivo o dalla cartella di pagamento.

  Ad esempio, in attuazione di una ordinanza del giudice amministrativo (TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – ordinanza 26 settembre 2022 n. 1133), appare legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha escluso un concorrente da una gara di appalto di servizi, che sia motivato con riferimento al fatto che, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, il concorrente interessato non ha totalmente evaso gli oneri informativi posti a suo carico, né in relazione all’avvenuto pagamento dei debiti tributari, né in relazione al reato contestato al soggetto apicale della società proprietaria dell’intero capitale sociale. A fronte del comportamento reticente tenuto dal concorrente, deve accordarsi prevalenza all’interesse della stazione appaltante ad estromettere dalla partecipazione gli operatori economici che deliberatamente, a fronte di specifiche e legittime richieste di informazioni, ne abbiano intralciato il doveroso processo conoscitivo.

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