La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 19/2026, chiarisce che le assunzioni già programmate nel Piao dell’anno precedente non devono essere riprogrammate nel nuovo Piao, se costituiscono la conclusione di procedure già previste negli atti di programmazione. Il Piao ha infatti natura triennale e scorrevole, con effetti che proseguono negli anni successivi salvo modifiche radicali. Il richiamo all’articolo 21-bis del d.l. 104/2023 conferma che il piano del fabbisogno può autorizzare assunzioni anche nell’anno successivo.
