Modelli organizzativi dell’attività contrattuale da rivedere dopo la ricalibratura del bando tipo ANAC n. 1

La questione che si pone circa le prerogative dei responsabili di fase e del RUP – ora definitivamente chiarita nella ricalibratura del bando tipo n. 1 adottato dall’ANAC con la deliberazione n. 148/2026 -, con il recente articolo di L. Oliveri “Il responsabile di fase non può escludere un operatore economico da una gara” pubblicato…

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La questione che si pone circa le prerogative dei responsabili di fase e del RUP – ora definitivamente chiarita nella ricalibratura del bando tipo n. 1 adottato dall’ANAC con la deliberazione n. 148/2026 -, con il recente articolo di L. Oliveri “Il responsabile di fase non può escludere un operatore economico da una gara” pubblicato sulla rivista del 18 maggio 2026,  è concreta e reale (e nel futuro, appunto, si deve immaginare che le stazioni appaltanti si adegueranno alle indicazioni dell’ANAC e della stessa giurisprudenza).

Si deve porre, però, una problematica in relazione ai tanti casi in cui stazioni appaltanti di importanti dimensioni abbiamo deciso di strutturarsi secondo “modelli organizzativi” ispirati all’articolo 15, comma 6, (l’istituzione di apposita struttura di supporto) creando un autonomo “ufficio/struttura” destinato ad occuparsi di attività contrattuale posto, tra l’altro, alle “dipendenze” del dirigente/responsabile del servizio amministrativo anche, soprattutto, non coinvolto direttamente con gli appalti e con l’attività contrattuale, in realtà, destinata ad altri servizi.

La creazione di questa struttura, in relazione alla quale, il RUP risulta esterno (e incardinato nel servizio che è inciso/interessato dalle prestazioni da appaltare,  crea più di un problema visto che, il soggetto in parola, non può mai essere estromesso dall’adozione dei provvedimenti che riguardano gli operatori, e segnatamente l’esclusione.

In organizzazioni di questo tipo, in pratica, il provvedimento di esclusione viene adottato non dal RUP ma dal dirigente/responsabile del servizio della struttura di supporto.  

Organizzazione che alla luce della chiara definizione delle prerogative del RUP  rischia di subire costanti ricorsi (per incompetenza sull’atto adottato).

In questo senso, ad esempio, la sentenza del    Consiglio di Stato, sez. V, n. 7065/2025 che fornisce una corretta interpretazione della legge regionale della Toscana   n. 15/2024 sopra riportate. Legge che contiene delle disposizioni (si potrebbe dire) “attuative” delle indicazioni contenute nel codice dei contratti e, segnatamente, di quanto previsto nel comma 4 dell’art. 15. Il  modello previsto tende a valorizzare il ruolo del responsabile di fase  che può adottare il provvedimento di esclusione purché non estrometta il RUP (nel senso che a questo soggetto occorre comunicare preventivamente la decisione in modo che abbia tempo per “evitarla”/modificarla).   

Questione del modello organizzativo che pone – in modo non condivisibile l’articolo 15 comma 4 (si ricorderà che la versione originaria prevista nello schema non prevedeva nessun “modello” ma ci si rimetteva semplicemente alla richiesta del RUP di avere, eventualmente, responsabili di fase).

Questo modello, in tante realtà, viene “costruito/organizzato” assegnando al dirigente/responsabile del servizio della struttura di supporto il ruolo di responsabile di fase. E le prerogative vengono giustificate per il fatto che il soggetto in questione ha poteri gestionali “puri”.

Di modello organizzativo, del resto, come se fosse realmente necessario si parla anche nel bando tipo con riferimento – per  stabilire chi fa che cosa -, di “disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante”.

In realtà, la dinamica di gestione delle attività contrattuali è bene che vengano decise dal RUP e dal responsabile del servizio.

Ovviamente al netto delle ipotesi in cui la stazione appaltante innesti una struttura di supporto, come detto, per creare specializzazione  nella materia e ridurre il contenzioso, cercare di assicurare tempestività ed efficienza.

Le prerogative di un responsabile di fase dirigente

Sulla possibilità che il responsabile di fase se anche  dirigente possa adottare il provvedimento di esclusione già il Tar Campania, Napoli sez. V, sentenza n. 5288/2025.

E’ chiaro che questo sistema risulta non perfettamente adesivo alla competenza assegnata, e ritenuta dalla stessa ANAC (con la nuova versione del bando tipo) inderogabile, al responsabile unico del progetto.

E’ però vero che con le due sentenza citate – del Consiglio di Stato, del Tar Campania, e della recente sentenza del Tar Milano 188/2026 – pur senza citarlo -, si tende a valorizzare un principio di risultato.

In pratica la “violazione” della competenza e quindi la violazione formale può ritenersi superata anche se il provvedimento è stato adottato da soggetto diverso a condizioni:

  1. che il RUP, e lo si dimostri, sia venuto a conoscenza anzitempo della decisione in parola (ad esempio per la comunicazione preventiva, e avrebbe potuto opporsi:  in questo senso il Consiglio di Stato citato;   
  2.  che il provvedimento di esclusione risulti realmente fondato a prescindere da chi lo abbia adottato (ad esempio commissione o responsabile di fase o responsabile del servizio) facendo prevalere in questo caso un principio di risultato;
  3. terzo caso è dato dal fatto che il responsabile di fase – coincidendo con la figura dirigenziale magari responsabile del servizio – abbia le prerogative dirigenziali (la sentenza del Tar Campania).   

E’ chiaro che ora per effetto della precisazione dell’ANAC esplicitata in un bando tipo che ha natura vincolante – almeno nel certificare le competenze del RUP -, certi modelli organizzativi dovranno essere rivisti valorizzando e responsabilizzando il ruolo del responsabile unico del progetto.

Ad esempio, i modelli organizzativi con la struttura di supporto incardinata presso un servizio estraneo alle prestazioni potrebbe essere “salvato” precisando – nelle regole organizzative – che il RUP non può essere estromesso dalle decisioni sull’attività contrattuale e deve essere preventivamente informato in modo che si possa pronunciare sulla proposta di provvedimento da adottare.        

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