1. Premessa.
La Corte conferma quanto già affermato: “Il licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è integrato non solo mediante materiale alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, ma anche ‘con altre modalità fraudolente’, fra cui rientra anche la mancata timbratura dell’uscita dall’ufficio, non autorizzata, trattandosi di condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale” (Cass. n. 17367 del 2016 e Cass. n. 25750 del 2016)
La più recente pronuncia (Cass. Sez. L – , Sentenza n. 21681 del 20/07/2023) ha ribadito il principio secondo cui in tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all’art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.
Inoltre, la medesima Corte di Cassazione ha precisato che (Cass. Sez. L Sentenza n. 30418 del 02/11/2023) in tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l’introduzione dell’art. 55-quater, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l’alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell’adeguatezza del provvedimento disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il licenziamento misura proporzionata ed adeguata perché la lavoratrice si era allontanata dal posto di lavoro senza procedere alla timbratura in una pluralità di occasioni, restando irrilevante che ciò fosse accaduto in coincidenza con la pausa pranzo).
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 14 aprile 2026 n. 9517, ribadisce che allontanarsi dall’ufficio senza registrare l’uscita integra una condotta fraudolenta punibile con il licenziamento disciplinare, anche senza alcuna manomissione dei sistemi di rilevazione delle presenze.
2. Un dipendente comunale assente senza timbrare l’uscita.
Un dipendente comunale era stato trovato assente dal posto di lavoro nonostante il cartellino attestasse la sua presenza in servizio. I controlli effettuati dal dirigente, attraverso una raccolta di firme in tre momenti distinti della giornata, non avevano rilevato il lavoratore in ufficio. Il Comune aveva dunque irrogato il licenziamento disciplinare senza preavviso ai sensi dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001.
Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e il successivo rigetto in appello, il dipendente ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la propria condotta non integrasse la fattispecie della “falsa attestazione della presenza” e che la sanzione fosse sproporzionata.
«L’allontanamento dall’ufficio non accompagnato dalla necessaria timbratura integra una modalità fraudolenta diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.»
3. La decisione: basta la condotta ingannevole.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso su entrambi i motivi. Sul piano del diritto sostanziale, conferma che la falsa attestazione della presenza in servizio non richiede un’alterazione materiale dei sistemi di rilevamento. È sufficiente una condotta oggettivamente idonea a indurre in errore il datore di lavoro: l’uscita non registrata, non autorizzata, produce esattamente questo effetto. La Corte richiama un orientamento consolidato sin dal 2016, ribadito più recentemente con le sentenze n. 21681/2023 e n. 30418/2023.
Sul versante della proporzionalità, la pronuncia esclude qualsiasi automatismo espulsivo assoluto: il giudice di merito conserva il potere di verificare la congruità della sanzione rispetto alla condotta. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte distrettuale aveva motivatamente ritenuto il licenziamento proporzionato, stante la grave lesione del vincolo fiduciario tra lavoratore pubblico e Amministrazione.
