La sentenza del Tar Sicilia- Palermo, Sez. II- del 20 giugno 2026, n. 1847 concernente la natura giuridica e sulle finalità del principio di equivalenza nelle gare di appalto di forniture, nonché sullo stretto rapporto intercorrente tra tale principio e quello del risultato.
In materia di contratti della P.A. e di gare di appalto, deve ritenersi che il principio di equivalenza sia una concretizzazione di quello del risultato (espressamente previsto dall’art. 1 del D.lgs. 36/23) e mira ad evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo tra operatori economici.
Esso rappresenta la concreta applicazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e libertà d’iniziativa economica, nonché di quello euro-unitario di concorrenza che “…vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; l’equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte” (Cons. Stato, Sez. III, sentenza 12 novembre 2025, n. 8840).
Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna che, nella specie, la possibilità di un aliud pro alio prospettata dalla ricorrente appare radicalmente esclusa dalla circostanza che, in ogni caso, l’aggiudicataria si era comunque vincolata ad Offrire (cfr. pagg. 4/7 dell’offerta tecnica) un veicolo corrispondente a tutti i parametri tecnici indicati dalle regole di gara e che le medesime regole, come prima sommariamente evidenziato, riservavano all’Amministrazione l’onere di effettuare, dopo l’aggiudicazione, una verifica di conformità del mezzo offerto e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, di dare mandato all’aggiudicataria di completare la fornitura. D’altra parte, per come emerso in sede istruttoria, la nuova versione del modello Toyota Hilux, il MY26, presenta appunto caratteristiche sostanzialmente identiche rispetto alla versione precedente del medesimo modello di veicolo.
