Le spese per promozione e comunicazione sono quelle per propria natura a maggior rischio di danno per assenza o carenza quasi assoluta di utilità ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico. Lo conferma la sentenza della Corte dei conti, Sezione Centrale d’appello III, con la sentenza 4.6.2026, n. 88.
Non per nulla tali spese sono ancora soggette alla tagliola imposta dal d.l. 78/2010, che le limita al 20% della spesa del 2009.
Non c’è dubbio che tali spese debbano essere assunte dalle PA senza una specifica istruttoria che ne illustri in modo approfondito ratio, fini, modalità di selezione degli eventi, fini perseguiti, benefici ipotizzati.
Manca, nella sostanza, l’esplicitazione dell’interesse pubblico che si intende raggiungere o, se si vuole utilizzare una parola un po’ abusata ultimamente, il “valore” da conseguire.
Se si trattasse di una gestione privata, la spesa in promozione sarebbe certamente oggetto di un più complesso piano industriale, capace di raffrontare il marketing all’incremento di fatturato che ci si propone di ottenere.
Ma, anche un soggetto pubblico potrebbe e dovrebbe ragionare in questi termini. Per esempio, data una certa spesa prevista per un programma di marketing territoriale e promozione, porsi l’obiettivo di accrescere i contatti sui social relativi non solo ai portali dell’ente, ma anche di quelli delle imprese coinvolte come beneficiarie del progetto, e, soprattutto di misurare la crescita della domanda di servizi e beni chiesti da turisti e cittadini alle imprese coinvolte, dimostrando l’incremento del Pil territoriale connesso, il maggior numero di arrivi e pernottamenti, la crescita dell’Iva e della tassa di soggiorno e i reinvestimenti da parte del soggetto pubblico dei maggiori introiti in imposte e tasse derivanti dall’attuazione del piano.
E’ chiaro che programmare in questo modo scardinerebbe, però, abitudini inveterate, consistenti da un lato nell’adottare i programmi di marketing e comunicazione suggeriti da soggetti identificati come del medesimo orientamento politico della coalizione al governo, come se la programmazione territoriale, se pubblica, perdesse i connotati di gestione anche tecnica.
Conseguentemente, i servizi necessari all’attuazione della programmazione sono assegnati per lo più in via fiduciaria e non competitiva. Ciò rende opachi gli obiettivi da perseguire, allo scopo di non rendicontarli in termini analitici: il rapporto fiduciario finisce per prevalere sul valore aggiunto, che si tende a dare per scontato come un assioma indimostrabile.
Infatti, nulla viene dimostrato e i programmi, come gli atti attuativi, non sono sostenuti da quelle motivazioni adeguate che, pure, ai sensi dei principi costituzionali del buon andamento e dell’economicità dell’azione amministrativa, sono necessarie, al di là delle previsioni chiarissime degli articoli 1, 2 e 3 della legge 241/1990.
In queste condizioni, azioni come promozione e marketing, già per loro natura di difficile inquadramento, si trasformano in gestioni del tutto prive dell’essenza dell’agire pubblico, cioè la dimostrazione dell’interesse che soprattutto nel merito rende utile il loro svolgimento.
La motivazione è lo strumento mediante il quale si esercita il dovere dell’accountability che incombe sulla PA.
La refrattarietà, però, verso tale obbligo induce a gestire le spese per comunicazione, marketing e sostegno alle attività imprenditoriali in modo fiduciario, quando non strettamente connesso all’appartenenza politica o al sostegno elettorale, sì da non lasciar trasparire i benefici generali magari comunque sottesi alle iniziative.
Quel che scatena, allora, eventuali responsabilità erariali non è l’iniziativa in sè, ma l’assenza dei parametri per consentire di valutarne i benefici.
Come sempre, non si dovrebbe avere paura della “firma” nel caso di decisioni e scelte sorrette da metodi attuativi tecnicamente rendicontabili di decisioni anche ad alta discrezionalità; occorrerebbe avere, piuttosto, grande prudenza nel firmare atti, programmi e gestioni non ben motivate, opache, fideistiche.
Ma, il tema vero è sempre quello dell’assenza di controlli, connessi anche a carenza di parametri oggettivi e prefissabili per standard. Allora, ci si potrebbe chiedere: se la legge pone un tetto alle spese di tal genere, perchè non esentare da oneri motivazionali e procedurali troppo complessi le spese rispettose di tale tetto? Almeno si avrebbe il vantaggio della riduzione del contenzioso e della presunzione della sufficienza del tetto come limite presunto alla spesa, tale da consentirne l’utilità, oggettivizzando il parametro della responsabilità erariale alla violazione del tetto.
