Chi scrive lo sostiene da sempre: gli incentivi per le funzioni tecniche sono da attribuire come compenso per un risultato, perchè è un’obbligazione di risultato. Dunque, non possono che essere connessi all’avverarsi della condizione cui sono sottoposti, cioè l’affidamento della prestazione.
La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 27.5.2026, n. 16584, conferma questo assunto. La pronuncia rigetta le doglianze del ricorrente “che sostanzialmente pretende l’attribuzione dell’incentivo per il solo fatto dell’avvenuta progettazione ed a prescindere dall’appalto e dalla successiva realizzazione dell’opera”. Tale pretesa“non è in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità oltre che con la ratio dell’istituto (che deroga al principio di onnicomprensività) e con le modalità di costituzione del fondo (il cui importo è rapportato all’ammontare dell’appalto)”.
Moltissimi tra interpreti ed operatori, invece, considerano tali incentivi una sorta di remunerazione per una prestazione da qualificare come obbligazione di mezzi, come se in sostanza i tecnici chiamati ad effettuare le attività progettuali e propedeutiche all’appalto fossero soggetti estranei, tutto sommato incaricati di realizzare un “parco progetti” utilizzabili o meno, col diritto al compenso per la prestazione intellettuale svolta.
Le cose non stanno così. L’incentivo è riconosciuto in funzione di uno specifico impegno lavorativo richiesto dal datore di lavoro nell’esercizio del proprio potere direttivo e rispondente ad un “progetto” di intervento finalizzato ad un risultato molto chiaro: l’esecuzione delle prestazioni consistenti nei lavori, nei servizi o nelle forniture oggetto dell’intervento.
Il lavoratore tecnico, quindi, non viene incentivato perchè attende alle attività descritte nell’allegato I.10 al codice, ma in quanto tali attività si confermino realmente utili al conseguimento del fine cui sono strettamente collegate.
Precisa la Cassazione: “l’attività di progettazione può essere bensì “premiata” dalla contrattazione collettiva decentrata con l’attribuzione degli incentivi dell’art. 18 se e solo se si risolva in una “effettiva utilità per l’amministrazione come attività propedeutica alla realizzazione dell’opera pubblica”, quale può essere l’approvazione di un progetto esecutivo dell’opera pubblica (Cass. n. 13937/2017 cit.), in quanto l’incentivo è riconosciuto solo riguardo ad appalti, ovvero a parti dell’appalto, relativi ad opere o lavori rispetto ai quali soltanto possono ipotizzarsi le attività professionali di “redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo” alle quali la disposizione fa esplicito riferimento”.
Dunque, non basta progettare: il progetto è solo un elemento di un processo ben più complesso che deve portare all’appalto ed al risultato connesso alla realizzazione della prestazione.
Insomma, si è parlato anche a sproposito del principio del “risultato” come guida dell’intera disciplina degli appalti. Appare, alla luce di tale principio, del tutto assurdo ammettere, allora, il riconoscimento di un compenso incentivante laddove l’attività incentivata non sia stata utile ad ottenere appunto il “risultato”, consistente non solo nella messa in gara della prestazione, ma nel conseguimento dell’utilità, i modernisti oggi direbbero “valore pubblico”, connesso alla sua esecuzione.
