Il Cpv errato nel bando non è sufficiente per il ricorso

L’errore nel bando nella individuazione del CPV (classificazione europea che identifica il settore merceologico negli appalti) non è sufficiente, da solo, per supportare un ricorso contro gli atti di una gara. Il codice è sicuramente rilevante, ma un eventuale errore che lo riguardi deve essere supportato anche da ulteriori elementi critici per invalidare una gara.…

Data

Categoria

L’errore nel bando nella individuazione del CPV (classificazione europea che identifica il settore merceologico negli appalti) non è sufficiente, da solo, per supportare un ricorso contro gli atti di una gara.

Il codice è sicuramente rilevante, ma un eventuale errore che lo riguardi deve essere supportato anche da ulteriori elementi critici per invalidare una gara.

Queste le indicazioni che ci giungono dal TAR Lombardia, Milano, sentenza 3291/2026.

La questione affrontata

Il caso ha avuto riguardo un appalto per il servizio di notifica di verbali di contestazione a cittadini residenti all’estero.

Un’impresa operante nel settore era venuta a conoscenza per le vie brevi, attraverso suoi canali informativi indiretti, che un Comune aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di notifiche di verbali di contestazione a cittadini residenti all’estero (il bando indicava quale CPV principale ed esclusivo il codice 64100000-7 “Servizi postali”);

Secondo la ricorrente, il CPV 64100000-7 “Servizi postali” non corrisponde all’oggetto dell’appalto che, a suo dire, non consisteva tanto nella spedizione dei verbali ma prima di tutto nella ricerca ed individuazione dei destinatari delle contravvenzioni e nella gestione integrata di procedimenti sanzionatori internazionali, comprensivi di: traduzione specialistica di atti amministrativi, assistenza multilingue, rendicontazione strutturata, gestione informatica di flussi documentali complessi, notifica internazionale.

Per la ragione esposta non aveva monitorato il CPV 64100000-7 “Servizi postali”, ma altri CPV che corrispondono a “servizi sotto i quali sono normalmente classificati i servizi oggetto di appalto”.

A suo dire, il sopra descritto disallineamento non le aveva consentito di partecipare alla gara, in quanto il termine per la presentazione dell’offerta era già trascorso nel momento in cui era venuta a conoscenza della gara.

Secondo la ricorrente, la mancata conoscenza del bando era senza dubbio dipesa dalla circostanza che il CPV indicato quale oggetto dell’appalto non era quello corrispondente all’oggetto del contratto.

La mancata tempestiva pubblicazione del bando

I giudici hanno rilevato che la ricorrente sosteneva di non aver potuto partecipare alla gara perché il CPV di classificazione dell’appalto, che era stato pubblicato dal Comune, non corrispondeva all’oggetto reale dell’appalto contenuto negli atti di gara.

Per tale ragione la ricorrente non aveva potuto monitorare l’appalto a cui aveva invece interesse a partecipare.

Quindi, a conclusione della tesi posta a fondamento della tempestività dell’azione, si precisava che la mancata partecipazione alla gara era dipesa unicamente dall’indicazione di un CPV “errato e fuorviante”.

Alla luce degli assunti di parte ricorrente, emergeva come l’atto lesivo della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio era quindi rappresentato dal bando di gara.

Il bando infatti, nella prospettazione della ricorrente, sarebbe stato formulato ab origine in modo tale da precluderle la partecipazione alla gara.

I giudici hanno affermato che l’art. 120, comma 2, c.p.a., prevede che il termine per la proposizione del ricorso contro i bandi di gara “che siano autonomamente lesivi” decorre dalla pubblicazione “di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 (oggi decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36)”.

I bandi di gara sono ritenuti “autonomamente lesivi” quando ledono in via diretta la posizione del concorrente e ciò, in genere, avviene in presenza di clausole immediatamente escludenti, tali da inibire o rendere eccessivamente difficoltosa la partecipazione alla gara (Adunanza Plenaria n. 4/2018).

In presenza di clausole immediatamente escludenti, l’interessato è onerato ad impugnare il bando anche senza presentare domanda di partecipazione, poiché l’eventuale partecipazione sarebbe comunque inutiliter data dal momento che la lesione della posizione giuridica risiede nella stessa legge di gara (discende direttamente dal bando).

In tutte le altre ipotesi, ossia in presenza di bandi che non siano autonomamente lesivi, il soggetto è tenuto a presentare la domanda di partecipazione alla gara e a proporre ricorso contro il provvedimento lesivo della propria posizione giuridica ossia contro l’esclusione dalla gara o l’aggiudicazione altrui, impugnando, se del caso, anche il bando contenente clausole illegittime.

Nel caso di specie la ricorrente, ritenendo che la formulazione del bando fosse tale da precluderle la possibilità di partecipazione alla gara, avrebbe dovuto impugnare il bando entro il termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione sulla GUUE ai sensi dell’art. 120, comma 2, c.p.a..

La questione inerente il CPV

In base alle argomentazioni sopra indicate, la presenza di un CPV dell’appalto ritenuto non corretto non produce di certo un effetto equivalente a quello della mancata pubblicità del bando (come sostenuto invece dalla ricorrente), poiché il bando, sia pur con tale ipotetico errore, risulta comunque pubblicato e, se ritenuto immediatamente lesivo, andava impugnato nel termine di decadenza.

Del resto, l’indicazione del CPV mira unicamente a facilitare la ricerca del bando all’interno della banca dati della GUUE (c.d. TED), dove operano vari criteri di ricerca di natura testuale, sicché quello tramite CPV non costituisce l’unico criterio di ricerca.

Era quindi onere della ricorrente avvalersi dei criteri di ricerca messi a disposizione dal sistema TED per individuare i bandi di proprio interesse, alternativi al criterio del CPV che non costituisce l’unica chiave di ricerca della pubblicazione di una gara.

Inoltre, secondo i giudici andava aggiunto che il CPV 64100000, indicato nel bando, faceva riferimento a “Servizi di poste e corriere” (nella nomenclatura europea tali servizi vengono indicati anche come il CPV 64100000-7).

Il CPV riportato risultava quindi coerente con il servizio oggetto della gara rappresentato dall’“affidamento del servizio di notifiche di verbali di contestazione a cittadini residenti all’estero”.

Attesa la coerenza tra il CPV e l’oggetto della gara, non si ravvisavano nella condotta amministrativa gli estremi per ritenere sussistente una violazione degli obblighi di “pubblicità legale” del bando, quale caso limite in grado di giustificare la impugnativa dello stesso oltre il termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione.

Le conclusioni

In conclusione, secondo i giudici, il ricorso era stato proposto tardivamente avendo la ricorrente impugnato oltre il termine di decadenza il bando di gara avente contenuto immediatamente lesivo e pertanto è stato dichiarato irricevibile.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Quel supporto giuridico al Rup troppo spesso latitante

    La sentenza del Tar Lazio, Sezione IV- bis, 23.6.2026, n. 11444 dimostra ancora una volta quanto limitato e sostanzialmente inefficace sia il presidio di controllo alle attività dei Rup negli appalti. In estrema sintesi, la vicenda trattata concerne l’erronea applicazione del principio di rotazione negli appalti, che non è operante laddove la stazione appaltante gestisca…

  • Appalti: personale a partita Iva soggetto a controllo di equità

    Anche il personale a partita IVA va tutelato negli appalti pubblici e pertanto occorre condurre un accertamento di equità in merito al trattamento economico erogato. Queste le indicazioni del TAR Piemonte, sentenza 25/06/2026, n. 1456. Il caso sottoposto al Collegio La controversia insorta riguardava una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente…

  • Incentivi per funzioni tecniche? Solo se si attiva l’appalto

    Chi scrive lo sostiene da sempre: gli incentivi per le funzioni tecniche sono da attribuire come compenso per un risultato, perchè è un’obbligazione di risultato. Dunque, non possono che essere connessi all’avverarsi della condizione cui sono sottoposti, cioè l’affidamento della prestazione. La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 27.5.2026, n. 16584, conferma questo assunto. La pronuncia…