Progressioni verticali del periodo transitorio finanziabili con tutte le facoltà assunzionali e non solo con il finanziamento previsto dal Ccnl 16.11.2022

Il finanziamento pari allo 0.55% del monte salari 2018, previsto dall’articolo 13, comma 8, del Ccnl 16.11.2022, non sarà un tetto alla spesa per le progressioni verticali regolate dal precedente comma 6: si tratta di risorse da considerare ulteriori a quelle destinabili, consistenti nelle facoltà assunzionali. Il testo definitivo del Ccnl modifica solo in poche…

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Il finanziamento pari allo 0.55% del monte salari 2018, previsto dall’articolo 13, comma 8, del Ccnl 16.11.2022, non sarà un tetto alla spesa per le progressioni verticali regolate dal precedente comma 6: si tratta di risorse da considerare ulteriori a quelle destinabili, consistenti nelle facoltà assunzionali.

Il testo definitivo del Ccnl modifica solo in poche parti quello della preintesa. Tra le correzioni al testo piuttosto significativa è quella riguardante appunto l’articolo 13, comma 8:

Testo della preintesaTesto del Ccnl 16.11.2022
Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNLLe progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL

Come si nota, si è inserita la congiunzione “anche”, che inserita nel contesto complessivo porta alla conseguenza che lo 0,55% del monte salari del 2018 si aggiunge alle risorse già disponibili.

Implicitamente il Ccnl indica le modalità per utilizzare le risorse aggiuntive previste dalla legge 234/2021 e chiarisce la portata di queste particolari progressioni verticali di natura contrattuale (della cui tenuta giuridica è lecito dubitare), possibili dall1.4.2023 al 31.12.2025.

Il testo della preintesa, lasciava sorgere il dubbio che queste progressioni verticali transitorie si potessero effettuare solo entro il limite di spesa dello 0,55% del monte salari 2018. Così, invece, non è.

Indirettamente, la formulazione definitiva della clausola risolve anche la questione se queste particolari progressioni verticali andassero, o meno, oltre il limite del 50% delle assunzioni destinate a concorso pubblico. Tale limite, considerato non superabile da un solidissimo filone della Corte costituzionale, non poteva considerarsi superabile anche col testo della preintesa, ma la circostanza che detto testo potesse essere letto come vincolo di destinazione aveva fatto pensare a qualcuno la possibilità di considerare le risorse aggiuntive previste dall’articolo 13, comma 8, idonee a travalicare il tetto massimo delle progressioni verticali fissato dall’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001. Il Ccnl definitivo configura l’applicazione alle progressioni verticali dello 0,55% del monte salari 2018 come maggiore possibilità di spesa: pertanto, esclude che si tratti di una spesa specificamente dedicata. L’effetto è favorire l’effettuazione delle progressioni aumentando le risorse spendibili, ma ciò non autorizza ad effettuare un numero di progressioni verticali superiore alla metà delle assunzioni previste nella programmazione (annuale: anticipare al primo dei tre anni di programmazione tutte le progressioni verticali è una violazione chiarissima della norma e delle indicazioni della Corte costituzionale, perchè quell’anno si comprime in modo inaccettabile il principio dell’accesso agli impieghi pubblici mediante concorso pubblico aperto a tutti).

Il finanziamento ordinario sarà costituito dalle facoltà assunzionali disponibili negli enti. Per comuni e province, si applicano le regole dell’articolo 33, commi 1-bis e 2, del d.l. 34/2019; per le unioni di comuni vale ancora il tetto del turn over.

Le progressioni verticali “speciali” possono risultare utili per risolvere problemi posti dai nuovi inquadramenti. Infatti, possono esservi dipendenti delle aree educative e socio sanitarie provenienti dalla categoria C e quindi reinquadrati nell’Area Istruttori, a fronte di professionalità che il Ccnl stabilisce siano qualificate nell’Area Funzionari ed Alte Qualificazioni. Poichè non sono previsti automatici salti di carriera, in questi casi le progressioni verticali transitorie possono tornare utili.

Al fondo, resta il problema della legittimità di tali progressioni. Esse sono un sistema di reclutamento vero e proprio, per quanto non aperto a tutti ma limitato al solo personale in servizio: come tale, i Ccnl non possono regolare le procedure di reclutamento, che l’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 421/1992 riserva alla legge e nessuna legge, nemmeno l’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 come riformato dal d.l. 80/2021 ha assegnato alla contrattazione collettiva la competenza a disciplinare le progressioni verticali, nemmeno transitoriamente.

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