Nell’articolo pubblicato il 14.12.2022 su NT+, dal titolo “Fondo contrattazione decentrata, il nuovo contratto conferma la prevalenza della base storica” a firma di Arturo Bianco, l’autore sostiene: “Continua a essere applicato il vincolo dettato dal Dlgs 75/2017, cioè il divieto di superare il tetto del salario accessorio del 2016“.
In effetti, l’articolo 79, comma 6, del Ccnl 16.11.2022, dispone: “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge“.
Su Italia Oggi del 2.9.2022 chi scrive ebbe modo di rilevare che l’indicazione contrattuale non è corretta, visto che l’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 dispone diversamente e cioè: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e’ adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche’ delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018“.
Su Italia Oggi del 3.9.2022, il presidente dell’Aran così intervenne in merito a quell’articolo: “L’autore dell’articolo, nel commentare alcune disposizioni della Ipotesi di accordo del comparto Funzioni locali sottoscritta il 4 agosto 2022, afferma: “La preintesa stabilisce che la quantificazione delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (incarichi di elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. La norma contrattuale, tuttavia, come scritta, appare sbagliata. Infatti, essa non tiene conto delle numerosissime deroghe disposte nei suoi confronti da una serie di norme. Tra esse, soprattutto, l’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2 del dl 34/2019 …”. Ci sembra che ad essere sbagliata (e fuorviante) sia, invece, tale affermazione del commentatore. Infatti, la disposizione contrattuale si limita a precisare che la quantificazione deve avvenire “nel rispetto” dell’art. 23, comma 2. Applicare una norma contrattuale nel rispetto di una norma di legge vuol dire, semplicemente, che gli enti devono osservare i limiti previsti dalla norma di legge, ovviamente tenendo anche conto di tutte le norme di legge successive (“numerosissime”, come riconosce lo stesso commentatore) – quali, per l’appunto, il citato art. 33 del dl 34/2019 – che hanno ridefinito (o ridefiniranno, in futuro) le modalità con cui quella norma (e quel limite) vanno applicati. Come è noto, infatti, il citato art. 33 non ha derogato la norma base ed il limite da essa recato, come affermato dall’autore dell’articolo, ma solo parzialmente cambiato il “modo” in cui essa va applicata. Aggiungiamo che applicare il contratto nel rispetto dell’art. 23, comma 2 vuol dire anche che gli enti dovranno tenere conto delle numerose interpretazioni, consolidatesi nel tempo, sulle modalità applicative della suddetta norma di legge. Ad esempio, considerare che vi sono molte fonti di finanziamento del Fondo le quali, in base alle interpretazioni fornite dai soggetti istituzionalmente competenti a interpretare le norme di legge, sono da considerarsi “fuori limite” (si veda, ad esempio, parere MEF-RGS prot. 257831 del 18/12/2018; si vedano anche le numerose pronunce della corte dei conti che hanno affrontato la tematica delle “risorse fuori limite”). Concludiamo ricordando che la scelta delle parti contrattuali di citare solo la norma base (e non anche le norme successive che hanno cambiato il modo in cui essa va applicata) risponde ad una precisa esigenza: evitare la “rincorsa” da parte del contratto di un quadro normativo legale (e relative interpretazioni) soggetto ad evoluzione nel corso del tempo ed affermare, al contempo, una chiara distinzione tra l’ambito di regolazione della fonte legale e quello della fonte contrattuale, limitando in tal modo il rischio di futuri “disallineamenti” tra le due fonti, giustamente deprecato dall’autore dell’articolo.
E’ certamente apprezzabile che le parti abbiano scelto di evitare la rincorsa del quadro normativo legale in costante evoluzione.
Ma, a tale scopo, sarebbe stato più produttivo, allora, non citare affatto la “norma base”, proprio perchè in gran parte essa non è produttiva di effetti. E può indurre interpreti (come dimostra l’articolo citato all’inizio) e soprattutto gli operatori in errore. Meglio sarebbe stato riferirsi ai tetti al salario accessorio sulla base della normativa vigente, invece di citare un dispositivo normativo superato e che sarebbe per altro da abolire (ma non è certo competenza delle parti negoziali, questa).
