Anche il personale a partita IVA va tutelato negli appalti pubblici e pertanto occorre condurre un accertamento di equità in merito al trattamento economico erogato.
Queste le indicazioni del TAR Piemonte, sentenza 25/06/2026, n. 1456.
Il caso sottoposto al Collegio
La controversia insorta riguardava una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto l’affidamento di servizi informatici in ambito digitale.
L’operatore economico secondo classificato articolava molteplici censure, tra le quali la mancata corretta verifica, da parte della stazione appaltante, del costo del lavoro, con particolare riferimento al personale a partita IVA.
La decisione dei giudici
I giudici hanno rilevato che il verbale della seduta riservata riportava la conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia: “Il Rup, con l’ausilio della commissione giudicatrice, conclude che le giustificazioni presentate possano ritenersi nel loro complesso esaustive per tutti gli operatori economici, in quanto espongono tutti i costi legati all’erogazione della commessa ed in particolare: i costi del personale, le spese generali, i costi per la sicurezza aziendale, i costi per l’erogazione dei servizi accessori e l’utile di impresa. Pertanto, è possibile ricavare un giudizio positivo circa l’affidabilità, l’attendibilità, la ragionevolezza e la sostenibilità economica delle offerte nel concreto e nel loro complesso. All’esito delle operazioni di cui sopra e dopo attento lavoro di valutazione il Rup, sentita la commissione giudicatrice, ritiene le offerte in esame congrue”.
I giudici, però, non hanno condiviso la decisione del RUP, poiché, a loro avviso, il semplice raffronto tra le richieste di chiarimenti avanzate dalla stazione appaltante e i riscontri forniti dall’aggiudicataria evidenziavano che l’approfondimento circa la congruità e sostenibilità dei costi del personale a partita IVA non poteva ritenersi soddisfacente, poiché l’operatore economico aveva fornito quale unico elemento aggiuntivo un mero preventivo, senza allegare altra documentazione o chiarimenti metodologici a supporto dei propri conteggi; la stazione appaltante, pertanto, avrebbe dovuto insistere per l’ottenimento di quegli stessi elementi valutativi che aveva in precedenza ritenuto mancanti invece di concludere il subprocedimento di verifica dell’anomalia, incorrendo, così, in un errore che aveva viziato la successiva aggiudicazione.
Invero, l’analisi di mercato allegata dalla ditta conteneva un preventivo di spesa per messa a disposizione di risorse professionali, avente validità di 60 giorni dall’invio che, pur esponendo un costo medio a giornata/uomo di circa 100 € / giorno per tutti i profili professionali richiesti dalla commessa, non risultava, a sua volta, corredato di alcun elemento che ne comprovasse la sostenibilità, sicché la lacuna probatoria in merito alla sostenibilità di tali costi non poteva dirsi colmata.
Le conclusioni
Per le ragioni esposte, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e retrocessione della procedura alla fase di valutazione della sostenibilità e congruità delle offerte; tale esito, rimuovendo il segmento della procedura affetto dai vizi riscontrati e imponendone la parziale riedizione, comportava, altresì, la non accoglibilità della domanda di risarcimento del danno, in quanto l’ipotetico pregiudizio patito non poteva dirsi attuale prima dell’esito della procedura, cui i giudici hanno aggiunto il rilievo che la stessa domanda risarcitoria non era stata coltivata in corso di causa.
