Alta intensità di manodopera? Si aggiudica sempre con l’offerta economicamente più vantaggiosa.

E’ possibile standardizzare quanto si vuole un servizio, ma se si tratta di una prestazione da appaltare con alta intensità della manodopera, è sempre necessario utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non il criterio del minor prezzo. Lo ha rammentato il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 782 del 24 gennaio 2023.…

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E’ possibile standardizzare quanto si vuole un servizio, ma se si tratta di una prestazione da appaltare con alta intensità della manodopera, è sempre necessario utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non il criterio del minor prezzo. Lo ha rammentato il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 782 del 24 gennaio 2023.

Il caso esaminato

La controversia insorta riguardava un concorrente che aveva partecipato ad una procedura aperta per l’affidamento del servizio di informazione istituzionale per il Consiglio regionale.

L’appalto era stato bandito con il criterio del minor prezzo e si trattava di prestazioni di natura intellettuale.

La stazione appaltante riteneva che, avendo previsto, in dettaglio, le modalità di esecuzione delle prestazioni e trattandosi di un servizio di natura intellettuale, fosse possibile affidarlo con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, co. 4 del Codice.

Il concorrente, però, impugnava gli atti di gara censurando la scelta del criterio di aggiudicazione effettuata dalla stazione appaltante.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Collegio ha manifestato di condividere l’approdo argomentativo sostenuto dal giudice di prime cure, secondo cui il fatto che la prestazione oggetto dell’affidamento avesse natura intellettuale non avrebbe ostato al ricorso del criterio del prezzo più basso, trattandosi di un appalto sotto soglia (art. 36 cit) e non rientrando nei casi di cui all’art. 95, comma 3, del Codice, poiché tale norma trova applicazione solo nei contratti ad alta intensità di manodopera, esclusi i servizi di tipo intellettuale.

Il giudice di primo grado ha, inoltre, correttamente precisato che la Stazione appaltante ha condivisibilmente richiamato l’articolo 95, comma 4, del Codice, laddove prevede la possibilità di ricorrere al criterio del minor prezzo in caso di “…servizi e le forniture con le caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”, tra i quali non rientravano i servizi oggetto dell’appalto in esame.

In base all’art. 95 cit., il fatto che si tratti di un servizio con caratteristiche standardizzate non è un elemento che di per sé consente l’affidamento al prezzo più basso, poiché questa possibilità è esclusa laddove si tratti di un servizio ad alta intensità di manodopera, secondo il parametro disposto dall’art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, ossia i servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.

Tuttavia, come precisato dal giudice di primo grado, questa disposizione non trova applicazione per i servizi aventi natura intellettuale, come chiaramente emerge dal tenore letterale della norma che recita: “Per gli affidamenti di contratti di concessione appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”.

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