Funzioni tecniche: l’attesa dell’incentivo è essa stessa incentivo? La Corte dei conti risponde no.

Alcuni enti, in tema di incentivi per funzioni tecniche, pensano sia possibile applicare la logica sottesa al celeberrimo aforisma di Gotthold Ephraim Lessing: “L’attesa del piacere è essa stessa piacere”. Modificando leggermente l’assunto, per alcuni enti sarebbe da intendere che l’attesa dell’incentivo è essa stessa incentivo. Da qui, l’idea, posta alla Corte dei conti, secondo…

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Alcuni enti, in tema di incentivi per funzioni tecniche, pensano sia possibile applicare la logica sottesa al celeberrimo aforisma di Gotthold Ephraim Lessing: “L’attesa del piacere è essa stessa piacere”.

Modificando leggermente l’assunto, per alcuni enti sarebbe da intendere che l’attesa dell’incentivo è essa stessa incentivo. Da qui, l’idea, posta alla Corte dei conti, secondo la quale basta anche avviare un gruppo di lavoro che si occupi delle future attività tecniche, oppure il decorso del tempo per far scattare il pagamento dell’incentivo per step, esercizio finanziario per esercizio finanziario, nelle more della realizzazione della prestazione.

Purtroppo, le regole giuscontabili non sono filosofia, né fantascienza: bensì banali sistemi di applicazione di inderogabili disposizioni.

Infatti, la Sezione Toscana della Corte dei conti, col parere 53/2023, nel respingere la suggestione del comune richiedente, ricorda che il pagamento degli incentivi consegue all’adempimento dell’obbligazione contratta dai tecnici. Adempimento che consegue non all’attesa di eseguire la prestazione, ma alla sua concreta esecuzione: “Al riguardo, sembra opportuno richiamare il disposto dell’art. 183, co. 5 TUEL, secondo cui “le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. Il diritto all’incentivo, dunque, non sorge in momenti anteriori al perfezionamento dell’obbligazione, né esso può essere legittimamente erogato anzitempo”. Un ritorno molto spoetizzante alla realtà, certo. Una prosa giuscontabile ulteriormente ribadita col colpo finale: “Il momento dell’impegno, pertanto, deve essere tenuto distinto dal momento della liquidazione: quest’ultima comporta la verifica da parte dell’amministrazione del corretto svolgimento dell’attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall’ente”.

La “scoperta” che, insomma, le prestazioni si pagano solo se effettivamente svolte e anche in relazione al modo con cui siano rese potrà certo stupire chi risulti affascinato da aforismi filosofici molto alti. Ma, occorre rassegnarsi: amministrare un ente locale lascia pochi spazi alla creatività.

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