Di Arturo Bianco
La estensione dei benefici previsti per le progressioni economiche agli iscritti agli albi professionali a coloro che sono abilitati; la esclusione della possibilità di continuare ad applicare le regole del CCNL 21 maggio 2018 a quelle previste da contratti decentrati stipulati dopo lo scorso 1 aprile; la inclusione dell’anno in cui le progressioni sono state effettuate tra quelli necessari per la determinazione della distanza di almeno 3 anni per potere partecipare a nuove selezioni; il proporzionamento dell’importo del differenziale stipendiale da inserire nel fondo per i dipendenti assunti in part time e la possibilità di destinare una parte del fondo al finanziamento del welfare integrativo. Sono queste le più recenti indicazioni fornite dall’Aran in risposta a quesiti posti dagli enti del comparto delle funzioni locali e regionali in tema di progressioni economiche e di fondo per la contrattazione decentrata
LE PROGRESSIONI DEGLI ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI
Non è indispensabile la iscrizione ad un albo professionale per potere ricevere il differenziale stipendiale nella misura più elevata prevista per coloro che sono inseriti nella specifica sezione speciale del CCNL 16 novembre 2022, ma è sufficiente che il dipendente abbia conseguito la relativa abilitazione. E’ questa la indicazione contenuta nel parere Aran CFL 231.
Leggiamo in modo esplicito nel parere che “il presupposto legittimante il riconoscimento del differenziale maggiorato è che l’iscrizione o l’abilitazione (anche disgiuntamente) siano necessarie per l’esercizio delle rispettive mansioni”.
Occorre aggiungere a commento ed in conclusione che, salvo i casi in cui tale elemento è richiesto direttamente dalla normativa, come per gli avvocati dipendenti o dirigenti dell’ente, la scelta di imporre il requisito dell’iscrizione ad un albo deve essere compiuta dalle singole amministrazioni e la sede più idonea in cui effettuare tale scelta è la definizione dei profili professionali.
L’APPLICAZIONE DELLE VECCHIE REGOLE SULLE PROGRESSIONI ECONOMICHE
Le regole dettate dal CCNL 21 maggio 2018 sono applicabili solamente alle progressioni economiche previste nei contratti decentrati stipulati prima dello scorso 1 aprile, data di entrata in vigore delle disposizioni sull’ordinamento professionale contenute nel contratto del triennio 2019/2021, e non possono essere applicate a quelle disciplinate da contratti firmati successivamente a tale data. E’ quanto chiarisce il Aran CFL 232, che riprende le indicazioni contenute nel precedente parere CFL 185.
Il principio che viene affermato nella risposta dell’Aran è il seguente: “per poter applicare la disciplina del previgente CCNL il CCI doveva essere sottoscritto in via definita entro l’entrata in vigore del nuovo ordinamento, ossia il 1 di aprile 2023”. Ci viene inoltre ricordato espressamente che “l’ipotesi di contratto sottoscritta dalle parti costituisce il presupposto ma che, ai fini dell’applicazione al personale del suo contenuto, non ha alcuna efficacia giuridica non essendo il contratto ancora venuto ad esistenza”. Ed infine ci viene detto che si deve pervenire a questa conclusione sulla base dell’articolo 40, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, per il quale “la sottoscrizione definitiva” costituisce “il momento genetico del contratto stesso”.
L’ANZIANITA’ MINIMA RICHIESTA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE
L’anno in cui è stata attribuita la progressione economica deve essere considerato compreso nel calcolo del periodo necessario per la maturazione del triennio che deve necessariamente trascorrere perché un dipendente possa beneficiare nuovamente di questo istituto. E’ quanto chiarisce il parere Aran CFL 224. Si deve però ricordare che nei mesi scorsi l’Aran, con il parere 2621 dello scorso 14 marzo, rispondendo ad un comune ha fornito indicazioni diverse sulla inclusione di tale anno nel caso in cui la contrattazione decentrata ha ridotto tale periodo a 2 anni. Dal che si deve trarre la conclusione che appare necessaria una puntualizzazione.
Il parere CFL 224 fornisce la lettura delle previsioni dettate dal comma 2 lett. a) dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022, norma per la quale “possono partecipare alla procedura selettiva di progressione economica i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; nel secondo capoverso della medesima lettera a) si precisa che ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate”. Da qui la conclusione dell’Aran, per la quale “l’anno di attribuzione è da considerarsi compreso”. Viene a titolo esemplificativo tratta la seguente conseguenza: “un dipendente che ha beneficiato di una progressione economica con decorrenza 01.01.2020, potrà concorrere ad una successiva procedura, disposta ai sensi della nuova disciplina contrattuale, dal 01.01.2023”.
IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
L’aumento del fondo per il differenziale del trattamento economico tra le posizioni giuridiche B1 e B3 e D1 e D3 previsto dall’articolo 79, comma 1 bis, del CCNL 16 novembre 2022 deve essere proporzionato alla sussistenza di rapporti part time, solo se gli stessi sono “genetici”, cioè sono nati come assunzioni a tempo parziale. E’ questa la indicazione fornita dall’Aran nel recente parere CFL 223. Per cui, nel caso di dipendenti assunti a tempo pieno e che su loro richiesta hanno visto il rapporto di lavoro trasformarsi in part time, non si deve dare corso al riproporzionamento di tale somma. Alla base di questa conclusione la considerazione che sussiste, sulla base delle previsioni contrattuali, “la facoltà di rientro a tempo pieno del personale acceduto al tempo parziale per trasformazione dal tempo pieno”. Mentre i dipendenti assunti a part time non hanno diritto ad avere trasformato a tempo pieno il proprio rapporto di lavoro: essi hanno diritto semplicemente a chiedere all’ente di dare corso alla stessa e la scelta dell’amministrazione ha un carattere discrezionale, anche se ovviamente deve comunque essere motivata.
Il finanziamento del welfare integrativo, sulla base delle disposizioni dettate dal CCNL 16.11.2022, può essere assicurato oltre che dalle risorse destinate in precedenza a questa finalità anche da somme tratte dal fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran CFL 222.
Si deve subito sottolineare che siamo in presenza di una scelta innovativa contenuta nell’articolo 82, comma 2, di tale contratto. Sulla base delle nuove regole, “con la nuova disciplina, anche in assenza di specifica disposizione che avesse già consentito agli enti di poter destinare a welfare integrativo apposite risorse di Bilancio, gli Enti potranno, nel limite di quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4 lett. h), destinare quota parte del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del medesimo CCNL, alle politiche di welfare integrativo”. Tale scelta è analoga a quella contenuta nel CCNL 17 dicembre 2020 per i dirigenti. Ricordiamo infine che, per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 61/2023, le risorse destinate al welfare vanno in deroga al tetto del salario accessorio.
IL WELFARE INTEGRATIVO
