Ibis et redibis non morieris in bello. Il celeberrimo e proverbiale responso della Sibilla al soldato romano che le chiede se sopravviverà alla guerra che sarebbe andato ad intraprendere è perfetto per sintetizzare l’incredibile cortocircuito interpretativo scatenato dal d.lgs 36/2023, in merito al problema della propria applicabilità in relazione alle opere connesse col Pnrr.
Il primo enunciato criptico e sibillino, come noto, risiede nell’articolo 225, comma 8, del codice, norma che pare scritta direttamente dalla Pizia di Delfi: “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018“.
Vabbè. Pare potersi affermare, dopo sforzi di comprensione ed interpretativi, che il codice abbia introdotto un singolare fenomeno: l’enunciazione della propria inapplicabilità ad alcune fattispecie di appalto, per le quali continua ad applicarsi, invece, il regime speciale del d.l. 77/2021; talmente speciale che poichè detto d.l. 77/2021 deroga al codice dei contratti, sì, ma non quello nuovo, bensì quello vecchio, il fenomeno si compone dei seguenti elementi:
- disposizione di inapplicabilità del d.lgs 36/2023 agli appalti Pnrr, anche affidati successivamente all1.7.2023;
- enunciazione dell’applicazione, per detti appalti, del d.l. 77/2021;
- conferma del regime derogatorio del d.l. 77/2021 alla disciplina del d.lgs 50/2016;
- conseguente reviviscenza delle norme del d.lgs 50/2016, ma solo in quanto richiamate e derogate dal d.l. 77/2021.
Roba da far venire il mal di testa. E, infatti, le incertezze in merito sono proseguite. Nè sono state risolte dalla circolare del Mit 13.8.2023, anch’essa caratterizzata da un linguaggio proveniente direttamente da Cuma (luogo di elezione della Sibilla Cumana):

Cosa significa esattamente la circolare? Più o meno, pare, forse, quel che si è cercato di sintetizzare nei punti di cui sopra. Ma, ne siamo certi?
Un’amministrazione ha rivolto al Servizio di consulenza giuridica un quesito “ultimativo” per formulazione, sintesi e precisione: “per quanto non disciplinato in deroga dal DL n. 77/2021 sopra citato e da questi non espressamente rinviato al Dlgs 50/2016, il Dlgs 36/2023 si applica oppure no?”
Il Ministero, finalmente, abbandona linguaggi esoterici e da iniziati e risponde: “si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”“.
Forse siamo vicini ad una soluzione comprensibile. Resta sempre l’originale meccanismo della reviviscenza di una norma, ma solo per derogarla. A testimonianza che se non di diritto sibillino, pur sempre di diritto creativo, molto creativo, si parla.
