La decisione del T.a.r. Campania n. 648/2024 riveste un certo interesse e per le tematiche affrontate e per le argomentazioni sviluppate. Nello specifico, il thema decidendum ha inerito l’istituto delle interdittive antimafia e le connesse annotazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione sul casellario informatico . Quanto alle prime, i giudici hanno rammentato la funzione svolta [1], precisando altresì che, ai fini della loro adozione, basterebbe la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi. In tale ottica, inoltre, il riferimento a fatti risalenti nel tempo potrebbe esserci, purché, dall’analisi complessiva delle vicende esaminate, emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare l’indispensabile giudizio di attualità e di concretezza del pericolo.
Relativamente, invece, al casellario informatico (art. 222, co.10, d.lgs. n. 36/2023), la Corte ha respinto la censura del ricorrente che accusava l’Authority di non aver valutato in concreto le informazioni ritenute utili ai fini dell’annotazione. Sul punto, è stata rilevata l’impossibilità per la stessa di sindacare nei contenuti e nelle conclusioni l’informativa prefettizia resa all’esito delle indagini e verifiche “antimafia”. Infatti, risulterebbe complicato ipotizzare casi nei quali l’Anac possa assumere una scelta diversa dall’annotazione, ritenendo non “utili” o non “rilevanti” notizie fortemente allarmanti circa la pericolosità del soggetto imprenditore.
[1] Consistente nella salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell’amministrazione. In sostanza, l’autorità prefettizia esclude che un imprenditore possa considerarsi affidabile, precludendogli l’instaurazione di rapporti contrattuali con enti pubblici ovvero il conseguimento di titoli abilitativi.
